Art. 2 Ulteriori disposizioni per garantire la piena operativita' delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo 1. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016, e al fine di garantire fino al 28 febbraio 2018 la piena operativita' della Sala Operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, la regione Abruzzo provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9, nel limite di spesa di euro 214.000,00.