Art. 2 
 
Ulteriori disposizioni per  garantire  la  piena  operativita'  delle
  strutture di protezione civile della Regione Abruzzo 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione
Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016, e al fine di garantire fino  al  28
febbraio 2018 la piena operativita' della Sala Operativa, del  Centro
funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, la regione  Abruzzo
provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.  9,  nel  limite  di
spesa di euro 214.000,00.