Art. 3 
 
 
Ulteriori disposizioni concernenti il decreto legislativo n.  50/2016
                 per attivita' e interventi urgenti 
 
  1. I soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  dell'ordinanza  n.
388/2016 provvedono con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5
dell'ordinanza n. 394/2016 al  fine  di  garantire  la  realizzazione
delle seguenti iniziative: 
    a) l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle  aree
ove sono state installate strutture abitative di emergenza (SAE)  per
l'assistenza alla popolazione o strutture modulari per  garantire  la
continuita' di servizi pubblici  o  delle  attivita'  economiche  e/o
produttive; 
    b) ampliamento e messa in sicurezza delle aree adibite a  servizi
cimiteriali interessati dagli eventi sismici  di  cui  alla  presente
ordinanza, nonche' per la movimentazione dei feretri; 
    c) interventi finalizzati alla  realizzazione  di  infrastrutture
stradali  alternative  al  servizio  delle  abitazioni   agibili   ma
intercluse; 
    d)    interventi    di     ripristino     e/o     implementazione
dell'illuminazione pubblica, delle  reti  idriche  e  fognarie  e  di
distribuzione locale dei gas.