Art. 3 Ulteriori disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attivita' e interventi urgenti 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza n. 394/2016 al fine di garantire la realizzazione delle seguenti iniziative: a) l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle aree ove sono state installate strutture abitative di emergenza (SAE) per l'assistenza alla popolazione o strutture modulari per garantire la continuita' di servizi pubblici o delle attivita' economiche e/o produttive; b) ampliamento e messa in sicurezza delle aree adibite a servizi cimiteriali interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, nonche' per la movimentazione dei feretri; c) interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture stradali alternative al servizio delle abitazioni agibili ma intercluse; d) interventi di ripristino e/o implementazione dell'illuminazione pubblica, delle reti idriche e fognarie e di distribuzione locale dei gas.