Art. 5 
 
Ulteriori  disposizioni   finalizzate   a   preservare   il   tessuto
  socio-economico nei territori interessati dagli eventi sismici 
 
  1. Per garantire  la  continuita'  dei  servizi  sanitari  e  delle
attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di
cui in premessa, ai sensi degli articoli 2  e  3  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile  n.  408/2016,  nonche'
per  assicurare  la  ripresa  delle  attivita'  di  culto,   sociali,
aggregative e culturali  nel  territorio  del  Comune  di  Visso,  la
Regione  Marche  e'  individuata  quale  soggetto  attuatore  per  la
realizzazione di un polo integrato provvisorio a cio' finalizzato. 
  2. Ai sensi del comma 1, la Regione Marche provvede, con  i  poteri
di  cui  al  comma  5,  dell'art.  3,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 394/2016,  all'individuazione
dell'area da destinare all'installazione dei moduli temporanei per le
finalita' di cui al comma 1, d'intesa con  il  Comune  di  Visso  che
provvede all'acquisizione della stessa anche mediante la  demolizione
dei manufatti ivi presenti, all'espletamento delle  necessarie  opere
di sistemazione idrogeologica-idraulica  e  di  urbanizzazione,  alla
realizzazione delle opere di adeguamento  della  viabilita'  e  degli
spazi pubblici, nonche' all'acquisizione, anche  mediante  donazioni,
delle suddette strutture provvisorie. 
  3. La Regione Marche provvede all'approvazione del progetto di  cui
al comma 1  comprensivo  della  relativa  quantificazione  economica,
dandone tempestiva comunicazione  al  Dipartimento  della  protezione
civile.