Art. 5 Ulteriori disposizioni finalizzate a preservare il tessuto socio-economico nei territori interessati dagli eventi sismici 1. Per garantire la continuita' dei servizi sanitari e delle attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408/2016, nonche' per assicurare la ripresa delle attivita' di culto, sociali, aggregative e culturali nel territorio del Comune di Visso, la Regione Marche e' individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di un polo integrato provvisorio a cio' finalizzato. 2. Ai sensi del comma 1, la Regione Marche provvede, con i poteri di cui al comma 5, dell'art. 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, all'individuazione dell'area da destinare all'installazione dei moduli temporanei per le finalita' di cui al comma 1, d'intesa con il Comune di Visso che provvede all'acquisizione della stessa anche mediante la demolizione dei manufatti ivi presenti, all'espletamento delle necessarie opere di sistemazione idrogeologica-idraulica e di urbanizzazione, alla realizzazione delle opere di adeguamento della viabilita' e degli spazi pubblici, nonche' all'acquisizione, anche mediante donazioni, delle suddette strutture provvisorie. 3. La Regione Marche provvede all'approvazione del progetto di cui al comma 1 comprensivo della relativa quantificazione economica, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.