Art. 6 
 
 
Ulteriori  disposizioni  finalizzate  a  garantire   la   continuita'
                      dell'attivita' didattica 
 
  1. Al fine di garantire la  continuita'  dell'attivita'  didattica,
l'Universita' degli studi di  Camerino,  i  cui  laboratori,  aule  e
strutture amministrative sono state danneggiate dagli eventi  sismici
di cui in premessa, e' autorizzata a provvedere, con i poteri di  cui
al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione  civile  n.  394/2016,  alla  realizzazione  di  strutture
temporanee per la didattica e  la  ricerca  su  aree  da  individuare
d'intesa con la Regione Marche, previo espletamento delle  necessarie
opere di sistemazione idrogeologica e di urbanizzazione. 
  2. La Regione Marche  provvede  alla  preventiva  approvazione  del
progetto di cui al comma 1 comprensivo della relativa quantificazione
economica, dandone tempestiva  comunicazione  al  Dipartimento  della
protezione civile.