Art. 6 Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuita' dell'attivita' didattica 1. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' didattica, l'Universita' degli studi di Camerino, i cui laboratori, aule e strutture amministrative sono state danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa, e' autorizzata a provvedere, con i poteri di cui al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, alla realizzazione di strutture temporanee per la didattica e la ricerca su aree da individuare d'intesa con la Regione Marche, previo espletamento delle necessarie opere di sistemazione idrogeologica e di urbanizzazione. 2. La Regione Marche provvede alla preventiva approvazione del progetto di cui al comma 1 comprensivo della relativa quantificazione economica, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.