Art. 7 
 
Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del
  materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 
 
  1. Al fine di consentire il rapido  espletamento  delle  iniziative
finalizzate al trasporto del materiale derivante dal crollo  parziale
o totale degli edifici, i soggetti di cui all'art. 28, comma  6,  del
decreto-legge convertito n. 189/2016  individuati  per  il  trasporto
delle macerie, possono avvalersi anche di ditte autorizzate in  conto
proprio, anche in deroga all'art. 1, comma 3, della legge n. 298/1974
e dell'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre n. 454/1997.