Art. 7 Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, i soggetti di cui all'art. 28, comma 6, del decreto-legge convertito n. 189/2016 individuati per il trasporto delle macerie, possono avvalersi anche di ditte autorizzate in conto proprio, anche in deroga all'art. 1, comma 3, della legge n. 298/1974 e dell'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre n. 454/1997.