IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  ed  in
particolare gli articoli 9, 11, 14 e 19; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito  con
modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha  disposto  con
l'art.  17,  comma  1  l'introduzione  dell'art.  10-ter  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  249
del 24 ottobre 2016, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225; 
  Visto, in particolare, l'art. 12,  comma  2  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, che prevede, quale misura urgente a favore  dei
comuni   che   accolgono   richiedenti   protezione   internazionale,
l'istituzione di un  Fondo  iscritto  nella  missione  «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei  diritti»,  programma  «Flussi  migratori,
interventi per lo  sviluppo  della  coesione  sociale,  garanzia  dei
diritti, rapporti con le confessioni religiose»; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante  «Disposizioni
urgenti per la crescita economica  nel  Mezzogiorno»  convertito  con
modificazioni dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123  (nella  Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 2017, n. 188); 
  Considerato che l'art. 16, comma 4,  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91 autorizza, quale concorso  dello  Stato  agli  oneri  che
sostengono   i   comuni   che   accolgono   richiedenti    protezione
internazionale, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno  2018  sul
fondo di cui al comma 2, dell'art. 12, del decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225; 
  Considerato che il medesimo art. 16, comma 4,  stabilisce  che  con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di  conversione  del  decreto,  sono
definite le modalita' di ripartizione  delle  risorse  tra  i  comuni
interessati, nel limite massimo di  700  euro  per  ogni  richiedente
protezione  accolto  nei  centri  del  Sistema  di   protezione   per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500  euro  per  ognuno  di
quelli ospitati nelle altre strutture e  comunque  nei  limiti  della
disponibilita' del fondo; 
  Considerato che al fine di consentire la  ripartizione  del  Fondo,
occorre individuare le modalita' di ripartizione  che  tengano  conto
delle diverse misure  di  accoglienza  che  insistono  sui  territori
comunali quali strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11, 14
e 19 del decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015, nell'anno  2017,
punti di crisi (hotspot) e porti di sbarco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modalita' di ripartizione del Fondo 
 
  1. In attuazione di quanto previsto  dall'art.  16,  comma  4,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  sono  definite  le  modalita'  di
ripartizione  del  Fondo  iscritto  nella   missione   «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei  diritti»,  programma  «Flussi  migratori,
interventi per lo  sviluppo  della  coesione  sociale,  garanzia  dei
diritti, rapporti con le confessioni religiose». 
  2. A valere sulla disponibilita' del Fondo,  per  l'anno  2018,  la
dotazione di 150  milioni  e'  ripartita  a  favore  dei  comuni  che
accolgono richiedenti protezione internazionale  secondo  i  seguenti
criteri: 
    a) 60% del Fondo pari a 90 milioni  di  euro  per  i  comuni  che
accolgono  richiedenti  protezione  internazionale  nelle   strutture
realizzate ai sensi degli articoli 9, 11 e 19, comma 1  e  3-bis  del
decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015; 
    b) 20% del Fondo pari a 30 milioni  di  euro  per  i  comuni  che
accolgono richiedenti protezione nelle strutture realizzate ai  sensi
dell'art. 14 e 19, comma 2, del decreto legislativo  n.  142  del  18
agosto 2015; 
    c) 14% del Fondo pari a 21 milioni  di  euro  per  i  comuni  che
accolgono minori stranieri non  accompagnati  richiedenti  protezione
internazionale nelle strutture  realizzate  ai  sensi  dell'art.  19,
comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015; 
    d) 2% del Fondo pari a  3  milioni  di  euro  per  i  comuni  che
accolgono richiedenti protezione internazionale nei  punti  di  crisi
(hotspot) di cui all'art. 10-ter del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286; 
    e) 4% del Fondo pari a  6  milioni  di  euro  per  i  comuni  che
accolgono richiedenti protezione internazionale in quanto interessati
da numerosi eventi di sbarco. 
  Le risorse di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) ed e) possono
essere  rimodulate  tra  loro  sulla  base   delle   risultanze   del
monitoraggio  di  cui  al  successivo  art.  2,  nei   limiti   delle
disponibilita' del Fondo. 
  3. Per l'erogazione delle  risorse  si  tiene  conto  dei  seguenti
criteri: 
    per la quota di cui alle lettere a) e  c),  sono  considerate  le
presenze al 13 agosto 2017, data di entrata in vigore della  legge  3
agosto 2017, n.  123,  nelle  strutture  realizzate  ai  sensi  degli
articoli 9, 11, 19, commi 1, 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 142
del 18 agosto 2015. Il  finanziamento  e'  riconosciuto  fino  ad  un
massimo di 500 euro a migrante presente; 
    per la quota di cui alla lettera b) e' considerato il numero  dei
posti attivi alla  data  del  13  agosto  2017,  delle  strutture  di
accoglienza  del  Sistema  di  protezione  di  richiedenti  asilo   e
rifugiati (SPRAR) di cui agli articoli 14 e 19, comma 2, del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, considerando i  comuni  ove  sono
collocate le strutture di  accoglienza  SPRAR.  Il  finanziamento  e'
riconosciuto fino ad un massimo di 700 euro a posto; 
    per la quota di cui alla lettera d) per i punti di crisi e' presa
in considerazione la media delle presenze registrate nel  periodo  1°
gennaio 2017 - 13 agosto 2017. Il finanziamento e' riconosciuto  fino
ad un massimo di 500 euro a migrante; 
    per la quota di cui alla lettera e) il finanziamento  erogato  e'
pari a 25 euro a migrante  sbarcato  quale  somma  forfettaria  dello
Stato ai maggiori oneri dei Comuni. 
  4. L'accesso da parte dei comuni alle quote di cui ai punti a), b),
c), d) ed e) del precedente comma e' da intendersi anche cumulativo. 
  5. I finanziamenti concessi in conformita' al presente decreto sono
erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo.