Art. 2 Modalita' di erogazione e monitoraggio 1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione eroga le risorse del Fondo ai comuni interessati sulla base: dei dati gia' disponibili e di quelli attestati dalle Prefetture competenti relativi alle presenze nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11, 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 e nei punti di crisi, nonche' sulla base dei dati relativi ai posti attivi nel Sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) attestati dal Servizio centrale istituito ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; dei dati attestati dal rappresentante legale del comune che accoglie minori stranieri non accompagnati nelle strutture di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 trasmessi alle Prefetture competenti per territorio.