Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento
delle amministrazioni  statali,  nonche'  con  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on.Paola De  Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge n. 189  del  2016,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e
successive modificazioni e integrazioni e, in particolare: 
    a) l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  titolo
II, capo I, sovraintendendo  all'attivita'  dei  vice  commissari  di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; 
    b)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    c) l'art. 2,  comma  5,  lettera  d),  il  quale  prevede  che  i
vice-commissari, nell'ambito dei territori di rispettiva  competenza,
sono responsabili dei  procedimenti  relativi  alla  concessione  dei
contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli
immobili privati, con le modalita' di cui all'art. 6; 
    d) l'art. 3, comma 3, primo periodo, il  quale  prevede  che  gli
Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  curano  la   pianificazione
urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,  l'istruttoria   per   il
rilascio  delle  concessioni  di  contributi  e   tutti   gli   altri
adempimenti relativi alla ricostruzione privata; 
    e) l'art. 5 il quale prevede: 
      al comma 1 che, ai fini dell'applicazione dei  benefici  e  del
riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei  territori  di  cui
all'art. 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,
il  Commissario  straordinario  provvede,  tra  l'altro,  a  definire
criteri di indirizzo per la pianificazione,  la  progettazione  e  la
realizzazione  degli  interventi  di  ricostruzione  con  adeguamento
sismico degli edifici distrutti e  di  ripristino  con  miglioramento
sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli
interventi strutturali con la tutela  degli  aspetti  architettonici,
storici e ambientali, anche mediante specifiche  indicazioni  dirette
ad assicurare una  architettura  ecosostenibile  e  l'efficientamento
energetico.  Tali  criteri  sono  vincolanti  per  tutti  i  soggetti
pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; 
      al comma 2 che, con provvedimenti adottati ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto-legge  n.
189 del 2016 e successive modificazioni e  integrazioni,  sulla  base
dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100  per
cento delle spese occorrenti, sono erogati per far  fronte,  tra  gli
altri alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti  agli
eventi  sismici,  nei  Comuni  di  cui  all'art.  1:  -  riparazione,
ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e  ad
uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici   e   privati,   e   delle
infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e  attrezzature   pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- gravi danni a scorte  e  beni  mobili  strumentali  alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; - danni  alle  strutture  private  adibite  ad  attivita'
sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative,
sportive e religiose; -  danni  agli  edifici  privati  di  interesse
storico-artistico; - oneri sostenuti  dai  soggetti  che  abitano  in
locali  sgomberati  dalle  competenti   autorita',   per   l'autonoma
sistemazione,  per  traslochi,  depositi,  e  per  l'allestimento  di
alloggi temporanei; 
      al comma 3 che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d),
e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalita' del  finanziamento
agevolato,  sulla  base  di  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
all'esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di  servizi  e  alle
acquisizioni  di  beni  necessari  all'esecuzione  degli   interventi
ammessi a contributo; 
      al comma 7 che  il  Commissario  straordinario  definisce,  con
propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, i criteri e  le  modalita'  attuative  del  presente
articolo,  anche  per  garantire  uniformita'  di  trattamento  e  un
efficace monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse  disponibili,  e
assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati; 
    f) l'art. 6, il quale detta criteri e modalita' generali  per  la
concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione  privata
e prevede, al comma 13, che la selezione dell'impresa  esecutrice  da
parte del beneficiario dei contributi e' compiuta mediante  procedura
concorrenziale  intesa  all'affidamento  dei  lavori  alla   migliore
offerta. Alla selezione  possono  partecipare  solo  le  imprese  che
risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'art.  30,  comma  6,  in
numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale,
completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo; 
    g) l'art. 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione
o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento
sismico  sono  finalizzati,  sulla  base  dei  danni   effettivamente
verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e  3  quando
ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a: 
      riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili  di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi  quelli  destinati  al  culto,   danneggiati   o   distrutti
dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e
ripristino, per tali immobili, l'intervento  di  miglioramento  o  di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello  di  sicurezza
compatibile   in   termini   tecnico-economici   con   la   tipologia
dell'immobile, asseverata  da  un  tecnico  abilitato;  la  capacita'
massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in
base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla  sua
tipologia,  e'   individuata   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici; 
      riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse
strategico», di cui  al  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  29
ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti
dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve  conseguire
l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme  tecniche  per  le
costruzioni; 
      riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili,  l'intervento  di
miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile con le concomitanti esigenze di  tutela  e  conservazione
dell'identita' culturale del bene stesso; 
    h) l'art. 14 il quale stabilisce: 
      al comma 4-bis, che, ferme restando le previsioni dell'art.  24
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione
dei progetti e per l'elaborazione  degli  atti  di  pianificazione  e
programmazione urbanistica, in conformita'  agli  indirizzi  definiti
dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1,  lettera
b), del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 4  dello  stesso
art. 14 possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o  piu'
degli operatori economici indicati all'art.  46  del  citato  decreto
legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti nell'elenco speciale  di
cui  all'art.  34  del  decreto-legge,  e   che   in   tale   ipotesi
l'affidamento degli incarichi e' consentito esclusivamente in caso di
indisponibilita' di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le
modalita' previste dai commi 3-bis e seguenti  dell'art.  50-bis  del
medesimo decreto-legge, in possesso della necessaria professionalita'
e, per importi inferiori a quelli di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e'  attuato  mediante  procedure
negoziate con almeno  cinque  professionisti  iscritti  nel  predetto
elenco speciale; 
      al comma 5, che il Commissario straordinario, previo esame  dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e  verifica  della
congruita'  economica  degli  stessi,  acquisito  il   parere   della
Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed
adotta il decreto di concessione del contributo; 
    i) l'art. 16, comma 4, il quale prevede che  per  gli  interventi
privati e per quelli attuati dalle Regioni  ai  sensi  dell'art.  15,
comma 1, lettera a) del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  e  dalle
Diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2,  che  necessitano  di
pareri ambientali, paesaggistici, di  tutela  dei  beni  culturali  o
ricompresi in  aree  dei  parchi  nazionali  o  delle  aree  protette
regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali,  presiedute
dal vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un
rappresentante di ciascuno  degli  enti  o  amministrazioni  presenti
nella Conferenza permanente di cui al comma 1; 
    j) l'art. 30 il quale prevede: 
      al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e
coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione  e  al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli
privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la
ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito
del Ministero  dell'interno,  una  apposita  Struttura  di  missione,
diretta da un prefetto collocato all'uopo a  disposizione,  ai  sensi
dell'art.  3-bis  del  decreto-legge  29  ottobre   1991,   n.   345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
      al  comma  6  che  gli  operatori   economici   interessati   a
partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  Comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell'iscrizione  e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; 
    k) l'art. 31 il quale prevede: 
      al comma 1 che, nei contratti per  le  opere  di  ricostruzione
stipulati tra privati  e'  sempre  obbligatorio  l'inserimento  della
clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve  essere  debitamente
accettata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice  civile.
Con detta clausola l'appaltatore assume  gli  obblighi  di  cui  alla
legge 13 agosto 2010, n. 136,  e  successive  modificazioni,  nonche'
quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'art.
30  dell'eventuale  inottemperanza  dei   propri   subappaltatori   o
subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari; 
      al  comma  2  che  l'eventuale  inadempimento  dell'obbligo  di
tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o
di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte,  agli
operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati  di  cui
all'art. 34 per  gli  incarichi  di  progettazione  e  direzione  dei
lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per  la
ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato; 
      al comma 3 che, nel caso in cui sia  accertato  l'inadempimento
ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art.  6,  comma  2,  della
legge 13 agosto 2010, n. 136, e'  disposta  la  revoca  parziale  del
contributo, in misura corrispondente  all'importo  della  transazione
effettuata; 
      al comma 4 che, nei casi di cui al comma  2,  il  contratto  e'
risolto di diritto. A carico  dell'operatore  economico  interessato,
oltre alle sanzioni indicate all'art. 6 della citata legge n. 136 del
2010,   e'   altresi'   disposta   la   sospensione   dell'iscrizione
nell'Anagrafe di cui  all'art.  30,  comma  6,  per  un  periodo  non
superiore a sei  mesi.  In  caso  di  reiterazione,  e'  disposta  la
cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti  sono
adottati dal prefetto responsabile della Struttura  di  cui  all'art.
30; 
      al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si
applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'art. 30,
comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque  titolo  ai
lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente,  in
tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui  al  presente
articolo,  e'  apposta  una  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui
all'art. 1456 del codice  civile.  Il  mancato  inserimento  di  tale
clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi dell'art. 1418
del codice civile; 
      al comma  6  che,  nei  contratti  fra  privati,  e'  possibile
subappaltare  lavorazioni   speciali,   previa   autorizzazione   del
committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.  In  tale
ipotesi, il  contratto  deve  contenere  la  dichiarazione  di  voler
procedere  al  subappalto,   con   l'indicazione   della   misura   e
dell'identita' dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere
iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. Sono nulle  tutte
le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi  e  dei
limiti sopra indicati; 
      al  comma  7  che   gli   amministratori   di   condominio,   i
rappresentanti  legali  dei  consorzi  obbligatori,  ai  fini   dello
svolgimento  delle  prestazioni  professionali  rese  ai  sensi   dei
provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione  o  la
ricostruzione  delle  parti  comuni  degli  immobili  danneggiati   o
distrutti dagli  eventi  sismici  di  cui  all'art.  1,  assumono  la
qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art.  358
del codice penale; 
    l)  l'art.  34  il  quale,  al  fine  di  assicurare  la  massima
trasparenza nel  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione  e
direzione dei lavori, prevede l'istituzione di  elenco  speciale  dei
professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e,  al  comma
5, stabilisce che il contributo massimo,  a  carico  del  Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la
ricostruzione pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto
dell'IVA  e  dei  versamenti  previdenziali,  del   10   per   cento,
incrementabile fino al  12,5  per  cento  per  i  lavori  di  importo
inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo  superiore  ad
euro 2 milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento, e  che
con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  sono
individuati i criteri e le modalita'  di  erogazione  del  contributo
previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione
del contributo che tenga  conto  della  tipologia  della  prestazione
tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con  i
medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA  e  dei  versamenti
previdenziali; 
    m) l'art. 35 il quale prevede: 
      al comma 1 che la realizzazione degli interventi relativi  alla
riparazione, al ripristino o alla ricostruzione  di  edifici  privati
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso
un  contributo  ai  sensi  dell'art.  6  del  presente  decreto,   e'
assoggettata alle disposizioni previste per  le  stazioni  appaltanti
pubbliche relativamente alla  osservanza  integrale  del  trattamento
economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionali  e
territoriali, nonche' con riguardo al possesso del Documento unico di
regolarita' contributiva (DURC); 
      al  comma  2  che  la  richiesta  del  DURC,  per  le   imprese
affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma  1,  deve  essere
effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art.
3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli
stessi; 
      al comma 3 che le imprese affidatarie o esecutrici delle  opere
di cui al comma 1 e di  lavori  di  riparazione  o  ricostruzione  di
immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione
e  di  versamento  degli   oneri   contributivi   presso   le   Casse
edili/Edilcasse provinciali o regionali  riconosciute  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e  regolarmente  operanti  nelle
Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo,  Macerata,  Perugia,  Terni,
L'Aquila e Teramo; 
      al comma 4 che le imprese di cui al comma 3  sono  obbligate  a
provvedere ad  una  adeguata  sistemazione  alloggiativa  dei  propri
dipendenti e sono tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove  sono
ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai  Comitati  paritetici
territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e  l'ambiente  di
lavoro (CPT) le modalita' di sistemazione alloggiativa  dei  suddetti
dipendenti, l'indirizzo della  loro  dimora  e  quant'altro  ritenuto
utile; 
      al comma 5 che le organizzazioni datoriali e sindacali presenti
sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi  per
i lavoratori di cui al comma 4; 
      al comma 6 che le imprese di  cui  al  comma  3  sono  altresi'
tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma  non
riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia  e
in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'art. 5 della legge 13 agosto
2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi; 
      al comma 7 che, presso i centri per l'impiego e le casse  edili
delle  province  interessate  sono  istituite   apposite   liste   di
prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste  si  articolano  in
due distinte sezioni, una per i lavoratori  residenti  nei  territori
interessati  dagli  eventi  sismici  e  un'altra  per  i   lavoratori
residenti al di fuori; 
      al comma 8 che, presso le prefetture interessate sono stipulati
appositi protocolli di legalita', al fine di definire in dettaglio le
procedure per l'assunzione dei lavoratori edili  da  impegnare  nella
ricostruzione,  prevedendo  altresi'  l'istituzione  di   un   tavolo
permanente; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo  19
aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare: 
    a) l'art. 23, comma  16,  in  base  al  quale  «per  i  contratti
relativi a lavori, servizi  e  forniture,  il  costo  del  lavoro  e'
determinato annualmente,  in  apposite  tabelle,  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  sulla  base  dei  valori  economici
definiti   dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra   le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme   in   materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e
delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza   di   contratto
collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in
relazione al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  piu'
vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti  relativi  a
lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle  lavorazioni
e'  determinato  sulla  base  dei   prezzari   regionali   aggiornati
annualmente. Tali prezzari cessano di avere validita' il 31  dicembre
di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al  30
giugno dell'anno successivo, per i progetti a base  di  gara  la  cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza
da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono  aggiornati,  entro   i
successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni
interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al  presente
comma, si applica l'art. 216, comma 4.  Nei  contratti  di  lavori  e
servizi la stazione appaltante,  al  fine  di  determinare  l'importo
posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara  i
costi della manodopera sulla base di  quanto  previsto  nel  presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso»; 
    b) l'art. 24, comma 8,  in  base  al  quale  «Il  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  codice,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' di cui al presente articolo e  all'art.
31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle  stazioni
appaltanti  quale  criterio   o   base   di   riferimento   ai   fini
dell'individuazione  dell'importo   da   porre   a   base   di   gara
dell'affidamento»; 
    c) l'art. 30, comma 4, in base al quale «al  personale  impiegato
nei lavori,  servizi  e  forniture  oggetto  di  appalti  pubblici  e
concessioni  e'  applicato  il  Contratto  collettivo   nazionale   e
territoriale in vigore per il settore e per la zona  nella  quale  si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato  dalle  associazioni  dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di
applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'   oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente»; 
    c) l'art. 30, comma 5, in base al quale «in caso di  inadempienza
contributiva  risultante   dal   Documento   unico   di   regolarita'
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario  o  del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,  la  stazione
appaltante  trattiene  dal   certificato   di   pagamento   l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento  diretto
agli enti previdenziali e  assicurativi,  compresa,  nei  lavori,  la
cassa edile»; 
    d) l'art. 30, comma  5-bis,  in  base  al  quale  «in  ogni  caso
sull'importo netto  progressivo  delle  prestazioni  e'  operata  una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere  svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di  verifica
di conformita', previo rilascio del Documento  unico  di  regolarita'
contributiva.»; 
    e) l'art. 30, comma 6, in base al quale «in caso di  ritardo  nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al  comma  5,
il  responsabile  unico  del  procedimento  invita  per  iscritto  il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario,  a  provvedervi
entro i successivi quindici giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della  richiesta  entro  il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche  in  corso
d'opera  direttamente  ai  lavoratori  le   retribuzioni   arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario  del
contratto ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi  dell'art.
105.»; 
    f) l'art. 95, comma 10, in base al quale «nell'offerta  economica
l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture
senza posa in opera, dei servizi  di  natura  intellettuale  e  degli
affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a).  Le  stazioni
appaltanti,  relativamente   ai   costi   della   manodopera,   prima
dell'aggiudicazione procedono a  verificare  il  rispetto  di  quanto
previsto all'art. 97, comma 5, lettera d)»; 
    g) l'art. 97, comma 5, in base al quale «la  stazione  appaltante
richiede per iscritto,  assegnando  al  concorrente  un  termine  non
inferiore a quindici giorni, la presentazione,  per  iscritto,  delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo  se  la  prova  fornita  non
giustifica sufficientemente il basso livello di  prezzi  o  di  costi
proposti, tenendo conto degli elementi di cui al  comma  4  o  se  ha
accertato, con le modalita' di cui al primo periodo, che l'offerta e'
anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta  gli  obblighi  di  cui
all'art. 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi  di  cui  all'art.
105; c) sono incongrui gli oneri aziendali  della  sicurezza  di  cui
all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del  personale  e'
inferiore ai minimi salariali  retributivi  indicati  nelle  apposite
tabelle di cui all'art. 23, comma 16»; 
    h) l'art. 105, comma 16, in base al quale «al fine di contrastare
il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il Documento unico  di
regolarita'  contributiva  e'  comprensivo   della   verifica   della
congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e' verificata
dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra
le  parti  sociali  firmatarie  del  Contratto  collettivo  nazionale
comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore  edile
ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  per  i  lavori
non edili e' verificata in comparazione con  lo  specifico  contratto
collettivo applicato»; 
    i) l'art. 216, comma 4, secondo periodo in base  al  quale  «fino
all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23, comma  16,  continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui  ai  decreti  ministeriali  gia'
emanati in materia»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'Amministrazione  Digitale  -  CAD»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, e, in particolare: 
    a)  l'art.  63,  comma  3,  in  base  al   quale   le   pubbliche
amministrazioni  collaborano  per   integrare   i   procedimenti   di
rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare  gli  adempimenti  di
cittadini ed imprese e rendere piu'  efficienti  i  procedimenti  che
interessano  piu'  amministrazioni,  attraverso  idonei  sistemi   di
cooperazione; 
    b)  l'art.  69,  comma  1,  in  base  al   quale   le   pubbliche
amministrazioni  che  siano  titolari  di   soluzioni   e   programmi
informatici realizzati  su  specifiche  indicazioni  del  committente
pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il  relativo  codice
sorgente, completo della documentazione e  rilasciato  in  repertorio
pubblico sotto licenza aperta, in uso  gratuito  ad  altre  pubbliche
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli  alle
proprie esigenze,  salvo  motivate  ragioni  di  ordine  e  sicurezza
pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali; 
  Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la  disciplina
della «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari  ad  uso
abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; 
  Vista con l'ordinanza  n.  7  del  14  dicembre  2016,  recante  la
«Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  8  del  14  dicembre   2016,   recante   la
«Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi»; 
  Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina
della  «Delocalizzazione  immediata  e  temporanea  delle   attivita'
economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto,  26  e  30
ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la
riparazione il ripristino e  la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno
scolastico 2017-2018»; 
  Vista l'ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  "Approvazione  del
programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l'anno
scolastico 2017-2018"»; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017,  recante  «Assegnazione
di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di  mobili
di abitazioni dichiarate totalmente  inagibili  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  a  seguito  degli  eventi
sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016,  e  modifiche
all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»; 
  Vista l'ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017  recante  «Assegnazione
dei finanziamenti per gli studi  di  microzonazione  sismica  di  III
livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza  n.
13 del 9 gennaio 2017»; 
  Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la
perimetrazione dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  che
risultano maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 27 del  9  giugno  2017,  recante  «Misure  in
materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico  suscettibile
di destinazione abitativa»; 
  Vista l'ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  "Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016",  misure  di
attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016,
modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione
degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n.
1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»; 
  Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni  all'ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017,   recante
"Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229",
all'ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  «Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016»  ed
all'ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  "Assegnazione  dei
finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello
ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all'ordinanza  n.  13
del 9 gennaio 2017"»; 
  Vista l'ordinanza n. 30 del  21  giugno  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 13 del  9  gennaio  2017,  recante  "Misure  per  la
riparazione il ripristino e  la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016", ed all'ordinanza n.  9  del  14
dicembre 2016, recante "delocalizzazione immediata e temporanea delle
attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24  agosto,
26 e 30 ottobre 2016", ed all'ordinanza n. 15 del  27  gennaio  2017,
recante "Organizzazione  della  struttura  centrale  del  Commissario
straordinario del Governo per  la  ricostruzione  nei  territori  dei
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016"»; 
  Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante  la  disciplina
della «Messa in  sicurezza  delle  chiese  danneggiate  dagli  eventi
sismici iniziati il 24  agosto  2016  con  interventi  finalizzati  a
garantire  la  continuita'  dell'esercizio  del  culto.  Approvazione
criteri e secondo programma interventi immediati»; 
  Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante  «Approvazione
del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per
evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e
determinazione del contributo relativo alle  spese  tecniche»,  e  in
particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del  comma
5 dell'art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono  state
stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo
erogato dal Commissario straordinario per le attivita' tecniche poste
in essere per la ricostruzione pubblica; 
  Vista l'ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n.  18  del  7
aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   37   dell'8   settembre   2017,   recante
«Approvazione del primo programma degli interventi di  ricostruzione,
riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   38   dell'8   settembre   2017,   recante
«Approvazione del primo piano di interventi sui beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  giugno  2016,
recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati  al
livello qualitativo delle prestazioni di  progettazione  adottato  ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016; 
  Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della tutela
delle  condizioni  di  lavoro  e  delle  relazioni  industriali   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017, n.  23,
recante «Determinazione del costo medio orario del lavoro, a  livello
provinciale, per il  personale  dipendente  da  imprese  del  settore
dell'edilizia e attivita' affini, con decorrenza maggio 2016»; 
  Visto  il  «Protocollo  d'intesa  in  materia  di   regolarita'   e
congruita' negli appalti di ricostruzione post  sisma  2016»  del  22
giugno    2017,    sottoscritto    da     Confindustria     Macerata,
dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di  Macerata,
da  Confartigianato  Imprese  Macerata,  da  ANAEPA   Confartigianato
Macerata, da CNA  Macerata,  dal  Portavoce  di  Mestiere  della  CNA
Macerata, da CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del
Legno e dell'edilizia ed Affini  -  FILLEA  CGIL  Macerata,  da  CISL
Marche, dalla Federazione Italiana Lavoratori  Costruzioni  Edili  ed
Affini - FILCA  CISL  Marche,  da  UIL  Marche  e  dalla  Federazione
Nazionale Edili ed affini e del Legno - FENEAL UIL Ancona - Macerata; 
  Visto  il  testo  dello  «Accordo  delle  parti  sociali   edilizia
industria sul tema della congruita' del costo della manodopera  edile
per gli interventi di ricostruzione post  eventi  sismici  2016»  del
6-12   luglio   2017,   sottoscritto   dall'Associazione    Nazionale
Costruttori Edili - Sezione di Macerata, dall'Associazione  Nazionale
Costruttori Edili  -  Sezione  di  Ascoli  Piceno,  dall'Associazione
Nazionale Costruttori Edili - Sezione di  Perugia,  dall'Associazione
Nazionale Costruttori Edili -  Sezione  di  Terni,  dall'Associazione
Nazionale Costruttori Edili - Sezione  di  Teramo,  dall'Associazione
Nazionale  Costruttori  Edili  -  Sezione  di   L'Aquila,   e   dalla
Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini -
FILLEA CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno
e  dell'edilizia  ed  Affini  -  FILLEA  CGIL  Ascoli  Piceno,  dalla
Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini -
FILLEA CGIL Fermo, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno  e
dell'edilizia ed Affini -  FILLEA  CGIL  Perugia,  dalla  Federazione
Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL
Terni,  dalla   Federazione   Italiana   Lavoratori   del   Legno   e
dell'edilizia ed Affini - FILLEA  CGIL  Teramo  e  dalla  Federazione
Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL
L'Aquila, con il quale e' stata sollecitata l'adozione da  parte  del
Commissario straordinario del Governo di un'ordinanza  contenente  la
disciplina della congruita' dell'incidenza della manodopera edile sul
valore  dei  contratti  di  appalto  pubblici  e   privati   inerenti
all'attivita' di ricostruzione nei territori delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto  il  verbale  dell'incontro  del  26  luglio  2017   tra   il
Commissario straordinario del Governo,  i  Presidenti  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  in  qualita'  di  vicecommissari,
l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, la  Federazione  Italiana
Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed  Affini  -  FILLEA  CGIL,  la
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini  -  FILCA
CISL e la Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno -  FENEAL
UIL e l'INAIL; 
  Ritenuto necessario, in attuazione delle  previsioni  dell'art.  35
del decreto-legge n. 189 del 2016  ed  in  considerazione  dell'avvio
degli interventi di riparazione e  di  ricostruzione  del  patrimonio
edilizio pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate
ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare
la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro  sommerso
ed  irregolare  nell'attivita'   di   ricostruzione   nei   territori
interessati dagli eventi sismici, prevendo, in particolare: 
    a) che il  Documento  unico  di  regolarita'  contributiva  debba
attestare  non  solo  la  regolarita'  contributiva,  ma   anche   la
congruita' dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel
cantiere interessato dai lavori; 
    b) che, ai  fini  dell'erogazione  dei  contributi  previsti  dal
decreto-legge  n.  189  del  2016  e  disciplinati  dalle   ordinanze
commissariali, l'impresa esecutrice debba essere  in  regola  con  il
Documento unico attestante la regolarita' contributiva (DURC)  ed  in
possesso di certificazione relativa  alla  congruita'  dell'incidenza
della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato  dai
lavori (DURC di congruita'); 
    c)  l'obbligo  di  procedere  alla  verifica   della   congruita'
dell'incidenza della manodopera in occasione della  presentazione  di
ciascuno degli stati di avanzamento lavori ed al termine degli stessi
e, con specifico riguardo agli interventi di  ricostruzione  privata,
al  momento  dell'adozione  del  provvedimento  di  concessione   del
contributo; 
    d)  che  il  calcolo  dell'incidenza  della   manodopera,   nello
specifico cantiere interessato dai  lavori,  venga  effettuato  sulla
base delle  percentuali  di  manodopera,  individuate  a  seguito  di
apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per  classi  riferite
alla classificazione del prezzario unico del  cratere  approvato  con
l'ordinanza n. 7 del 2016; 
    e)  che  la  determinazione  dell'indice   di   incidenza   della
manodopera debba essere effettuata, per ogni intervento,  sulla  base
delle percentuali di manodopera indicate dal progettista in  fase  di
progettazione e sulla base delle percentuali di  manodopera  rilevate
dal direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori; 
    f) la qualificazione del certificato di congruita'  di  incidenza
della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa  edile/Edilcassa
territorialmente competente come parte integrante e  sostanziale  del
certificato di regolarita' contributiva; 
    g)    l'istituzione,    ove    possibile     anche     attraverso
l'implementazione  o  l'integrazione  della  piattaforma  informatica
attualmente utilizzata dal Commissario straordinario del Governo,  di
un  sistema  informatizzato  e  georeferenziato   che   permetta   il
monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e  della
loro mobilita' sul territorio, dei controlli effettuati dagli  organi
preposti e delle irregolarita' riscontrate nonche'  dell'attuabilita'
delle normative emanate; 
    h) l'uso di modalita' telematiche di trasmissione della  notifica
preliminare prevista dall'art. 99 del decreto legislativo n.  81  del
2008,   mediante   l'impiego   di   un   sistema   informatizzato   e
georeferenziato di cui alla precedente lettera g); 
  Ritenuto opportuno disciplinare  compiutamente  i  requisiti  e  le
modalita' di rilascio del c.d.  DURC  di  congruita',  i  criteri  di
determinazione dell'incidenza della manodopera e di congruita'  della
stessa, le modalita'  di  verifica  della  congruita'  dell'incidenza
della   manodopera   da    parte    della    Cassa    Edile/Edilcassa
territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa
dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 2, comma
2, del decreto-legge n. 189  del  2016  sulla  base  di  un  apposito
accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente ordinanza, dal  Commissario  straordinario  del
Governo, dai Presidenti di Regione -  Vicecommissari,  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  dalla  Struttura  di  missione
istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30  del
decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale  assicurazione
infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie  del  Contratto
collettivo  nazionale  comparativamente  piu'   rappresentative   per
l'ambito del settore edile; 
  Vista la legge  della  Regione  Marche  24  ottobre  2016,  n.  25,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 120 del 3
novembre 2016, con la quale e' stata disposta  la  incorporazione,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  del  Comune  di  Acquacanina,  in
Provincia di Macerata, nel contermine Comune di Fiastra; 
  Vista la legge della Regione Marche 22 dicembre 2016,  n.  34,  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche  n.  141  del  29  dicembre
2016, con la quale e' stata disposta l'istituzione nella Provincia di
Macerata, mediante fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e
Fiordimonte, un unico Comune denominato Valfornace; 
  Considerato  che  i  Comuni  di   Acquacanina,   di   Fiastra,   di
Pievebovigliana e di Fiordimonte sono inseriti  nell'allegato  1  del
decreto-legge n. 189 del 2016, che ciascuno di  essi  risulta  essere
destinatari, in quanto inserito nella tabella di cui  all'allegato  F
dell'ordinanza  commissariale  n.  29   del   9   giugno   2017,   di
finanziamenti  per  l'effettuazione  degli  studi  di  microzonazione
sismica di III livello ai sensi dell'ordinanza  commissariale  n.  24
del 12 maggio 2017  e  che,  pertanto,  appare  necessario  procedere
all'aggiornamento della tabella di cui all'allegato F  dell'ordinanza
commissariale n. 29 del 9 giugno  2017  alla  luce  delle  previsioni
contenute nelle leggi della Regione Marche n. 25 del 24 ottobre  2016
e n. 34 del 22 dicembre 2016; 
  Ritenuto necessario procedere ad una  rimodulazione  dei  tempi  di
elaborazione degli studi di microzonazione sismica di III livello  da
parte  dei  professionisti  affidatari  degli  incarichi   ai   sensi
dell'ordinanza commissariale n. 24 del 12 maggio  2017,  individuando
quale dies a quo di effettuazione degli stessi non gia'  la  data  di
conferimento   dell'incarico,   bensi'    quello    di    ultimazione
dell'attivita' di formazione dei professionisti da parte  del  Centro
per la Microzonazione Sismica,  ai  sensi  della  medesima  ordinanza
commissariale n.  24  del  2017,  in  considerazione  del  fatto  che
l'attivita' di formazione rappresenta il  presupposto  indispensabile
per garantire un'applicazione omogenea degli indirizzi, dei criteri e
degli standard per la  microzonazione  sismica  di  III  livello  nei
comuni interessati dagli eventi sismici; 
  Vista la nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario
del Governo in data 6 settembre 2017, con  il  numero  di  protocollo
CGRTS 0018502, con cui il Presidente del Comitato  di  Indirizzo  del
Centro per la Microzonazione Sismica ha comunicato di aver  ultimato,
in data  27  luglio  2017,  l'attivita'  di  formazione  di  tutti  i
professionisti   incaricati   dell'effettuazione   degli   studi   di
microzonazione  sismica  di  III  livello  ai  sensi   dell'ordinanza
commissariale n. 24 del 12 maggio 2017; 
  Ritenuto necessario procedere  ad  una  modifica  della  tabella  6
dell'allegato 2 dell'ordinanza  n.  13  del  2017,  introducendo  gli
incrementi al costo parametrico per gli interventi  di  miglioramento
sismico degli edifici costruiti con struttura in  cemento  armato  in
opera o con struttura in muratura in ragione dei maggiori  costi  che
devono  essere  sostenuti  per  gli  interventi  con  tale  tipologia
costruttiva; 
  Ritenuta la necessita' di modificare l'ordinanza n. 21 del 2017, al
fine di disciplinare le numerose  situazioni  di  soggetti  e  nuclei
familiari costretti a sostenere  spese  per  trasloco  dalle  proprie
abitazioni, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilita' pur
essendo collocate all'interno di edifici che nel loro complesso hanno
riportato danni per effetto degli  eventi  sismici  classificati  con
esito AeDES B o C; 
  Ritenuta la necessita' di introdurre una specifica regolamentazione
con riguardo alla determinazione dell'importo  a  base  di  gara  per
l'ipotesi in cui i soggetti  attuatori,  ai  sensi  del  comma  4-bis
dell'art.  14  del  decreto-legge,  debbano  ricorrere  a   procedure
selettive per l'affidamento degli incarichi  di  progettazione  degli
interventi di ricostruzione pubblica, in modo  da  conciliare,  anche
attraverso una rimodulazione della loro entita',  il  rispetto  delle
percentuali minime di contributo erogabile dal  Commissario  e  delle
norme generali in materia di determinazione degli importi a  base  di
gara per i concorsi di progettazione; 
  Ritenutala necessita' di coordinare le previsioni di  cui  all'art.
14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed all'art. 16,  comma
4, del decreto-legge n.  189  del  2016  alla  luce  dei  criteri  di
specialita' e della successione delle leggi nel tempo, prevendo  che,
ai fini dell'approvazione da parte del Commissario straordinario  dei
progetti inseriti nell'allegato all'ordinanza n. 37 dell'8  settembre
2017 ed attuati dalle Regioni, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
15, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 189 del  2016,
debba essere acquisito il parere della Conferenza regionale  prevista
dal comma 4 dell'art. 16 del medesimo decreto-legge e non gia' quello
della Conferenza permanente di cui al comma 1 dello stesso art. 16; 
  Vista la nota protocollo n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita  in
data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017486, con cui il
Presidente della Regione Lazio, in qualita'  di  Vicecommissario,  ha
provveduto  ad  individuare  il  primo  stralcio   degli   interventi
afferenti le opere pubbliche  da  effettuarsi  nel  territorio  della
Regione Lazio; 
  Visti   l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni -
Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  10
agosto 2017, del 28 agosto 2017, del 7 settembre  2017  relativamente
all'inserimento di tutti gli  interventi  riportati  nella  nota  del
Presidente della Regione Lazio protocollo  n.  400313  del  2  agosto
2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo  CGRST
0017486,  tra  quelli  disciplinati  dall'ordinanza  n.   37   dell'8
settembre 2017; 
  Rilevato  che,  per  mero  errore  materiale,  nell'allegato  n.  1
dell'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017: 
    a) non e' stato chiaramente individuato il Comune di  Posta  come
luogo di  effettuazione  dei  seguenti  interventi  «Sede  Comune  di
Posta», «Cimitero di  Posta  Capoluogo»,  «Ossario  nel  cimitero  di
Bacugno», «Muro  di  contenimento  piazza  nella  Frazione  di  Villa
Camponeschi»; 
    b)  non  e'  stato  inserito  l'intervento  relativo  alla  «sede
comunale» da effettuarsi nel territorio del Comune di Tarano; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  armonizzare  le  previsioni  di   cui
all'ordinanza  n.  38  dell'8  settembre  2017  con  quanto  previsto
dall'art. 7 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto il verbale della cabina di  coordinamento  del  28  settembre
2017: 
    a) nel quale il Presidente della Regione Umbria ha  rappresentato
che il Comune di  Norcia  ha  richiesto  di  sostituire  l'intervento
relativo  al  Teatro  Civico  del   medesimo   Comune   ed   inserito
nell'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, con il
seguente  intervento  da  effettuarsi  nel  territorio  del  medesimo
Comune: messa in sicurezza dell'edificio denominato  «La  Castellina»
sito in Piazza San Benedetto; 
    b) e' stata approvata all'unanimita' la richiesta sostituzione; 
  Vista   la   nota   del   Presidente   della   Regione   Umbria   -
Vicecommissario,   acquisita   al    protocollo    del    Commissario
straordinario CGRTS0019134 del 29 settembre 2017, con  cui  e'  stata
trasmessa la nota del Comune di Norcia protocollo n.  205304  del  29
settembre 2017 di sostituzione  dell'intervento  relativo  al  Teatro
Civico, inserito nell'allegato  n.  1  dell'ordinanza  n.  37  dell'8
settembre  2017,  con  il  seguente  intervento  da  effettuarsi  nel
territorio del medesimo  Comune:  messa  in  sicurezza  dell'edificio
denominato «La Castellina» sito in Piazza San Benedetto; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   -
Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  10
agosto 2017, del 28 agosto 2017,  del  7  settembre  2017  e  del  28
settembre 2017; 
  Visti gli articoli 11, 12 e 15 delle disposizioni  sulla  legge  in
generale; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre
2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  base  ai   quali   i
provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine  di
trenta  giorni  per   l'esercizio   del   controllo   preventivo   di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Misure  dirette  ad  assicurare  la  regolarita'  contributiva  delle
  imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata 
 
  1. Al fine di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed
irregolare nelle attivita' di ricostruzione pubblica e  privata,  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessate
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  il
Responsabile  unico  del  procedimento   (RUP),   relativamente   gli
interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici  speciali  per  la
ricostruzione,  relativamente  agli   interventi   di   ricostruzione
privata: 
    a) verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia  in  regola
con il Documento unico attestante la regolarita'  contributiva  (DURC
on  line):  al  momento  dell'aggiudicazione  e  alla   stipula   del
contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica;  al  momento
dell'adozione del provvedimento  di  concessione  di  contributo,  in
attuazione  di  quanto  previsto   nelle   ordinanze   adottate   dal
Commissario straordinario del Governo ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,  per  gli
interventi di ricostruzione privata; 
    b) in occasione della presentazione degli  stati  di  avanzamento
lavori e al termine degli stessi, verificano che l'impresa esecutrice
dei lavori sia  in  regola  con  il  Documento  unico  attestante  la
regolarita' contributiva (DURC on line)  ed  acquisisce  dalla  Cassa
Edile/Edilcassa   territorialmente   competente   la   certificazione
relativa alla congruita' dell'incidenza  della  manodopera  impiegata
dall'impresa  nel  cantiere   interessato   dai   lavori   (DURC   di
congruita'). 
  2. Mediante apposito accordo sottoscritto,  entro  sessanta  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,  dal
Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti  di  Regione  -
Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
dalla  Struttura  di   Missione   istituita   presso   il   Ministero
dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016,
dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro  e  dalle
parti  sociali  firmatarie   del   Contratto   collettivo   nazionale
comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile,
verranno definiti: 
    a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli  interventi  di
ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell'art. 6  del
decreto-legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori; 
    b) gli adempimenti, le condizioni e le modalita' di  rilascio  da
parte della Cassa  edile/Edilcassa  territorialmente  competente  del
certificato di congruita' di incidenza della manodopera nel  cantiere
(DURC di congruita'); 
    c) le modalita' calcolo  dell'incidenza  della  manodopera  nello
specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle
percentuali di manodopera che saranno indicate  nel  prezzario  unico
del  cratere  approvato  con  l'ordinanza  n.  7  del   2016   oppure
individuate, in caso  di  prezzi  mancanti,  a  seguito  di  apposita
analisi; 
    d) i criteri di congruita' della  incidenza  della  mano  d'opera
nell'effettuazione dei lavori afferenti l'attivita' di  ricostruzione
pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016; 
    e) le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  monitoraggio
finalizzata a verificare l'adeguatezza degli  indici  di  congruita',
anche in relazione  alle  specifiche  caratteristiche  dei  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
    f) le  modalita'  di  effettuazione  del  monitoraggio  di  tutti
cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonche'  di  esecuzione
dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti. 
  3. I contenuti dell'accordo previsto dal comma 2 verranno  recepiti
in un'ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del Governo  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del  2016  entro
sessanta giorni dalla data di  sottoscrizione  del  sopra  menzionato
accordo, nella quale verranno altresi'  disciplinate  le  conseguenze
derivanti in casso di inadempienza risultante dai documenti di cui al
comma 1. 
  4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  e
integrazioni ed all'art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
e successive modificazioni e integrazioni.