Art. 10 Disposizioni finanziarie 1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui all'art. 3 della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo le modalita' previste dall'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione - Vicecommissario provvede ad integrare la comunicazione previste dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017 con i dati provvisori relativi alle unita' abitative danneggiate con esito di agibilita' B o C. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente ordinanza si provvede a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 previsto dall'art. 2, comma 1, lettera 1-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui all'art. 6 si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, entro i limiti gia' previsti dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 32 del 21 giugno 2017. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui all'art. 8 si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, entro i limiti gia' previsti dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 37 dell'8 settembre 2017.