Art. 11 
 
                   Entrata in vigore ed efficacia 
 
  1.  Le  disposizioni  contenute  nell'art.  1  si  applicano   agli
interventi di  ricostruzione  pubblica  e  di  ricostruzione  privata
realizzati in data successiva all'entrata  in  vigore  dell'ordinanza
commissariale prevista dal comma 3 del medesimo art. 1. 
  2.  Le  disposizioni  contenute   nell'art.   2   hanno   efficacia
retroattiva e si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore dell'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017. 
  3.  Le  disposizioni  contenute   nell'art.   3   hanno   efficacia
retroattiva e si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017. 
  4. La disposizione contenuta nell'art. 5 ha efficacia retroattiva e
si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza
commissariale n. 24 del 12 maggio 2017. 
  5.  Le  disposizioni  contenute   nell'art.   8   hanno   efficacia
retroattiva e si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore dell'ordinanza commissariale n. 37 dell'8 settembre 2017. 
  6.  Le  disposizioni  contenute   nell'art.   9   hanno   efficacia
retroattiva e si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore dell'ordinanza commissariale n. 38 dell'8 settembre 2017. 
  7. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti  per  il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi  dell'art.  12  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e
sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai
fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016. 
  8. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del
Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
    Roma, 2 novembre 2017 
 
                                           Il Commissario: De Micheli 

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2017, reg.ne n. 1-2124