Art. 3 Modifiche all'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017 1. All'art. 2, dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il contributo di cui all'art. 1 e' limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata a seguito di provvedimento delle autorita' competenti per inagibilita' totale sulla base di schede AeDES con esito E o con esito B o C, purche' abbia comunque subito danni gravi, e che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 2016. Agli effetti della presente ordinanza per danni gravi si intendono quelli individuati dalla Tabella 1 allegata all'ordinanza n. 19 del 2017, che risultino documentati dal richiedente e verificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione prima dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico sull'intero edificio»; b) il comma 3 e' soppresso. 2. All'art. 6 dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole «con livello di danno E» sono sostituite dalle parole «con esito di agibilita' B, C o E»; b) al comma 3: le parole «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti «Entro la data del 30 novembre 2017»; le parole «esito di esito di agibilita' E» sono sostituite dalle parole «con esito di agibilita' B, C o E».