Art. 3 
 
             Modifiche all'ordinanza commissariale n. 21 
                         del 28 aprile 2017 
 
  1. All'art. 2,  dell'ordinanza  n.  21  del  28  aprile  2017  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il contributo  di  cui
all'art.  1  e'  limitato  alle  spese  effettivamente  sostenute   e
documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei
suppellettili  in  favore  dei  soggetti,  la  cui   abitazione,   in
conseguenza degli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, sia stata sgomberata a seguito  di  provvedimento  delle
autorita' competenti per inagibilita' totale  sulla  base  di  schede
AeDES con esito E o con esito B o C, purche'  abbia  comunque  subito
danni gravi, e che per l'esecuzione degli interventi di ripristino  e
miglioramento  sismico  o  di   ricostruzione   siano   costretti   a
traslocarli e/o ricoverarli  temporaneamente  in  locali  ubicati  in
edifici diversi da quelli  oggetto  degli  interventi,  ivi  compresi
quelli previsti dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 9  del  2016.
Agli effetti della presente ordinanza per danni  gravi  si  intendono
quelli individuati dalla Tabella 1 allegata all'ordinanza n.  19  del
2017,  che  risultino  documentati  dal  richiedente   e   verificati
dall'Ufficio speciale per la ricostruzione prima  dell'autorizzazione
alla   progettazione   dell'intervento   di   miglioramento   sismico
sull'intero edificio»; 
    b) il comma 3 e' soppresso. 
  2. All'art.  6  dell'ordinanza  n.  21  del  28  aprile  2017  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, le parole «con livello di danno E» sono sostituite
dalle parole «con esito di agibilita' B, C o E»; 
    b) al comma 3: le parole «Entro sei mesi dall'entrata  in  vigore
della presente ordinanza» sono sostituite dalle  seguenti  «Entro  la
data del 30 novembre 2017»; le parole «esito di esito  di  agibilita'
E» sono sostituite dalle parole «con esito di agibilita' B, C o E».