Art. 6 Modifiche all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 1. All'ordinanza commissariale n. 32 del 21 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 6, il comma 1 e' integralmente sostituito dal seguente: «Relativamente agli interventi, inseriti nell'allegato A della presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal precedente art. 3 e dal successivo art. 6-bis, l'ente pubblico proprietario della Chiesa predispone e invia al Commissario straordinario del Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate»; b) all'art. 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, l'ente pubblico proprietario puo' provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 1-ter. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attivita' di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. 1-quater. Al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) in favore della contabilita' speciale intestata al Presidente della Regione Marche - Vicecommissario, della somma di euro 40.000,00; b) in favore della contabilita' speciale intestata al Presidente della Regione Abruzzo - Vicecommissario, della somma di euro 30.000,00; 1-quinquies. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 1-ter, mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati: a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico; b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 1-sexies. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente comma 1-quinquies, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa. 1-septies. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.». c) dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti articoli: «Art. 6-bis. Chiese del Fondo edifici di culto: Attivita' di progettazione 1. Relativamente agli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, inseriti nell'allegato A della presente ordinanza, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in qualita' di soggetto attuatore, provvede all'elaborazione dei progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese stesse, da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo puo' provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attivita' di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore della contabilita' speciale, prevista dalla lettera b-bis) del comma 6, dell'art. 15-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed intestata all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della somma di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00). 5. L'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, secondo la tempistica e nei limiti indicati al successivo art. 6-ter. 6. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6-ter. Chiese del Fondo edifici di culto: Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 1, provvede a presentare al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, inserite nell'allegato A della presente ordinanza. 2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruita' economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 6, della presente ordinanza, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo. 3. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, si provvede al trasferimento in favore della contabilita' speciale, intestata all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle somme corrispondenti all'intero contributo riconosciuto, al netto delle somme gia' trasferite ai sensi del comma 4, del precedente art. 6-bis. 4. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla Centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalita' previste dal comma 5 dell'art. 6 della presente ordinanza. 5. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016. 6. Con cadenza trimestrale, all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti gia' aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche' a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, inserite nell'allegato A della presente ordinanza.».