Art. 6 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 
 
  1. All'ordinanza commissariale  n.  32  del  21  giugno  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art.  6,  il  comma  1  e'  integralmente  sostituito  dal
seguente: «Relativamente agli interventi,  inseriti  nell'allegato  A
della presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal  precedente
art. 3 e dal successivo  art.  6-bis,  l'ente  pubblico  proprietario
della Chiesa predispone e  invia  al  Commissario  straordinario  del
Governo, entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
ordinanza, i progetti riguardanti la realizzazione  degli  interventi
di  messa  in  sicurezza  e  degli  eventuali  interventi  definitivi
finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate»; 
    b) all'art. 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: 
  «1-bis. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, l'ente
pubblico proprietario puo' provvedere anche mediante il  conferimento
di appositi incarichi: 
    a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  ed
assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari
avvenga tramite procedure ispirate ai  principi  di  rotazione  nella
selezione  degli  operatori  da  invitare,  di   trasparenza   e   di
concorrenza; 
    b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  1-ter.   L'importo   massimo   delle   spese   tecniche    relative
all'attivita' di progettazione di cui al primo comma,  ammissibili  a
contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge  n.  189
del 2016 e' determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli
articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017
e successive modifiche ed integrazioni. 
  1-quater.  Al  fine  di  consentire   l'avvio   dell'attivita'   di
progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene  disposto  il
trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016: 
    a) in favore della contabilita' speciale intestata al  Presidente
della  Regione  Marche  -  Vicecommissario,  della  somma   di   euro
40.000,00; 
    b) in favore della contabilita' speciale intestata al  Presidente
della  Regione  Abruzzo  -  Vicecommissario,  della  somma  di   euro
30.000,00; 
  1-quinquies. L'Ufficio speciale per ricostruzione  territorialmente
competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato
ai  sensi  del  precedente  comma  1-ter,  mediante  accredito  sulla
contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica  e  nei
limiti di seguito indicati: 
    a) una somma pari  al  20%  del  contributo  riconosciuto,  entro
quindici giorni dalla ricezione della  comunicazione  della  stazione
appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico; 
    b) il saldo, entro sette  giorni  dalla  ricezione  dell'avvenuta
approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario  del
Governo ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  14,  comma  5,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  1-sexies.  La   stazione   appaltante   provvede   a   rendicontare
all'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  i  pagamenti  effettuati
mediante  le  risorse  trasferite,  ai  sensi  del  precedente  comma
1-quinquies, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione  del
pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa. 
  1-septies. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4  e
5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive
modifiche ed integrazioni.». 
    c) dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti articoli: 
 
                            «Art.   6-bis. 
 
    Chiese del Fondo edifici di culto: Attivita' di progettazione 
 
  1. Relativamente agli interventi sulle chiese del Fondo edifici  di
culto,  inseriti  nell'allegato  A  della  presente   ordinanza,   il
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  in
qualita'  di  soggetto  attuatore,  provvede   all'elaborazione   dei
progetti riguardanti la realizzazione degli interventi  di  messa  in
sicurezza e  degli  eventuali  interventi  definitivi  finalizzati  a
consentire  la  riapertura  delle  chiese   stesse,   da   sottoporre
all'approvazione da parte  del  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  puo'
provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: 
    a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  ed
assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari
avvenga tramite procedure ispirate ai  principi  di  rotazione  nella
selezione  degli  operatori  da  invitare,  di   trasparenza   e   di
concorrenza; 
    b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attivita' di
progettazione di cui al primo  comma,  ammissibili  a  contributo  ai
sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n.  189  del  2016  e'
determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli  4
e  5  dell'ordinanza  commissariale  n.  33  dell'11  luglio  2017  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  4. Al fine di consentire l'avvio  dell'attivita'  di  progettazione
degli interventi di cui al comma 1, viene disposto  il  trasferimento
dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge  n.  189  del
2016 in favore della contabilita' speciale,  prevista  dalla  lettera
b-bis) del comma 6, dell'art. 15-bis, del decreto-legge  n.  189  del
2016 ed intestata all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree
colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, della  somma  di  euro  240.000,00
(duecentoquarantamila/00). 
  5. L'Ufficio del Soprintendente speciale per le  aree  colpite  dal
sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo procede  alla  liquidazione  del  contributo,
come  determinato  ai  sensi  del  precedente  comma  3,  secondo  la
tempistica e nei limiti indicati al successivo art. 6-ter. 
  6. Restano ferme le previsioni di  cui  agli  articoli  3,  4  e  5
dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
 
                             Art.  6-ter. 
 
Chiese del Fondo edifici di  culto:  Presentazione,  approvazione  ed
                       esecuzione dei progetti 
 
  1. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, il soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 1, provvede
a presentare al Commissario straordinario del Governo,  per  la  loro
approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189
del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi sulle  chiese
del Fondo edifici di culto, inserite nell'allegato A  della  presente
ordinanza. 
  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della
congruita' economica del progetto esecutivo ed  acquisito  il  parere
della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, secondo le modalita' e nei termini previsti  dal  comma
4, dell'art. 6, della presente ordinanza, approva definitivamente  il
progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo. 
  3. Entro sette giorni dall'adozione del  provvedimento  di  cui  al
precedente comma,  si  provvede  al  trasferimento  in  favore  della
contabilita'  speciale,  intestata  all'Ufficio  del   Soprintendente
speciale per le aree  colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
somme corrispondenti all'intero  contributo  riconosciuto,  al  netto
delle somme gia' trasferite ai sensi del comma 4, del precedente art.
6-bis. 
  4. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi
alla  Centrale  unica  di  committenza  di  cui   all'art.   18   del
decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure
di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli
interventi secondo le modalita' previste  dal  comma  5  dell'art.  6
della presente ordinanza. 
  5. Restano ferme le previsioni  dell'Accordo  per  l'esercizio  dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della
trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica
sottoscritto  tra   il   Commissario   straordinario   del   governo,
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e  l'Agenzia  nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -
Invitalia in data 28 dicembre 2016. 
  6. Con cadenza trimestrale, all'Ufficio del Soprintendente speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a  comunicare
al Commissario straordinario, relativamente  ai  progetti  ammessi  a
contributo  ai  sensi  del  precedente  comma  2,  gli  appalti  gia'
aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione,  nonche'  a  fornire
l'aggiornamento dello stato  di  attuazione  degli  interventi  sulle
chiese del Fondo edifici di culto,  inserite  nell'allegato  A  della
presente ordinanza.».