Art. 7 Modifiche all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 1. All'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017, dopo il comma 2 e' aggiunto in fine il seguente comma: «3. Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, del decreto-legge, l'importo a base di gara e' determinato nel rispetto dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura e' assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato art. 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attivita' tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione».