Art. 7 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 
 
  1. All'art. 4 dell'ordinanza commissariale  n.  33  dell'11  luglio
2017, dopo il comma 2 e' aggiunto in  fine  il  seguente  comma:  «3.
Qualora   gli   incarichi   di   progettazione   siano   affidati   a
professionisti esterni  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  4-bis,  del
decreto-legge, l'importo a base di gara e' determinato  nel  rispetto
dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  delle
tariffe professionali approvate  sulla  base  di  detta  norma  e  la
relativa  copertura  e'  assicurata  con  i  fondi  del   Commissario
straordinario  imputando  il  detto  importo  al  contributo  massimo
erogabile  per  spese  tecniche  determinato  in  applicazione  delle
percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai
sensi dell'art.  5  della  presente  ordinanza.  Le  ulteriori  spese
tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato art.  24
del decreto legislativo n. 50 del 2016 in  caso  di  espletamento  di
procedure  di  affidamento  a  professionisti  esterni  di  ulteriori
attivita'  tecniche,  sono  finanziate  con  la  quota  residua   del
contributo  massimo  erogabile  determinato  ai  sensi  del   periodo
precedente, incrementato con il  ribasso  recuperato  sull'importo  a
base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione».