Art. 8 Modifiche all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 37, dell'8 settembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «edifici scolastici» sono sostituite dalla seguente «edifici». 2. All'art. 3, dell'ordinanza n. 37, dell'8 settembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole «dalle Regioni,» sono soppresse; b) al comma 2, il primo periodo e' integralmente sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruita' economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero della Conferenza regionale, nelle ipotesi previste dal comma 4 del medesimo art. 16, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo». 3. L'allegato n. 1 all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 e' integralmente sostituito dall'allegato n. 1 alla presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.