Art. 8 
 
         Modifiche all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 
 
  1. All'art. 2, comma 1,  dell'ordinanza  n.  37,  dell'8  settembre
2017, sono apportate le seguenti modificazioni:  le  parole  «edifici
scolastici» sono sostituite dalla seguente «edifici». 
  2. All'art. 3, dell'ordinanza n. 37, dell'8  settembre  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole «dalle  Regioni,»  sono
soppresse; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' integralmente  sostituito  dal
seguente: «Il Commissario straordinario del Governo, previa  verifica
della congruita' economica del progetto  esecutivo  ed  acquisito  il
parere  della  Conferenza  permanente  di   cui   all'art.   16   del
decreto-legge n. 189 del  2016  ovvero  della  Conferenza  regionale,
nelle ipotesi previste dal comma 4  del  medesimo  art.  16,  approva
definitivamente il progetto ed adotta il decreto di  concessione  del
contributo». 
  3. L'allegato n. 1 all'ordinanza n. 37  dell'8  settembre  2017  e'
integralmente sostituito dall'allegato n. 1 alla  presente  ordinanza
che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.