Art. 9 Modifiche all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, le parole «con adeguamento sismico» sono soppresse. 2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per i beni di cui all'art. 1, comma 1, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso».