Art. 9 
 
         Modifiche all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 
 
  1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017,
le parole «con adeguamento sismico» sono soppresse. 
  2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre  2017
e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per i beni di  cui  all'art.
1, comma 1, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire  il
massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze
di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso».