Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento
delle amministrazioni  statali,  nonche'  con  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016,
modificato ed integrato dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017,  e,  in
particolare: 
    a) l'art. 2, comma  1,  lettera  f),  il  quale  prevede  che  il
Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione  delle  misure
di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire  il  sostegno  alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e  il  recupero  del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
    b)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    c) l'art. 24 il quale prevede: 
      al comma 1 che, per sostenere il ripristino ed il riavvio delle
attivita' economiche gia' presenti nei territori dei  comuni  di  cui
all'art.  1,  sono  concessi  a  micro,  piccole  e  medie   imprese,
danneggiate dagli eventi sismici di  cui  all'art.  1,  finanziamenti
agevolati a  tasso  zero  a  copertura  del  cento  per  cento  degli
investimenti fino a  30.000  euro.  I  finanziamenti  agevolati  sono
rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento; 
      al comma 2 che, per sostenere la nascita e la realizzazione  di
nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei  comuni  di  cui
all'art. 1, nei settori della trasformazione  di  prodotti  agricoli,
dell'artigianato,  dell'industria,  dei  servizi  alle  persone,  del
commercio e del turismo  sono  concessi  a  micro,  piccole  e  medie
imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del  cento
per cento degli investimenti fino a  600.000  euro.  I  finanziamenti
sono  rimborsati  in  8  anni  con  un   periodo   di   3   anni   di
preammortamento; 
      al comma 3, che i finanziamenti di  cui  al  presente  articolo
sono  concessi,  per  gli  anni  2016  e  2017,  nel  limite  massimo
complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70  per  cento  e'
riservato agli interventi di cui al comma 1, a tal  fine  utilizzando
le risorse disponibili sull'apposita contabilita' speciale del  fondo
per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
      al comma 4 che, alla disciplina dei criteri, delle condizioni e
delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e
2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma
2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; 
    d) l'art. 25 il quale prevede: 
      al primo comma, per garantire ai territori dei  comuni  di  cui
all'art.  1,  percorsi  di  sviluppo  economico  sostenibile  e   per
sostenere   nuovi   investimenti   produttivi,    anche    attraverso
l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di  nuovi
impianti,  ampliamento  di   impianti   esistenti   e   riconversione
produttiva, l'applicazione, nei limiti delle  risorse  effettivamente
disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge  1°  aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989, n. 181,  come  disciplinato  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto  previsto  dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
      al secondo comma, il riconoscimento con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, dei comuni di cui  agli  allegati  1,  2  e
2-bis del decreto-legge n.  189  del  2016,  quale  area  in  cui  si
applicano le disposizioni di cui all'art.  27  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione  del  16
dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili  con  il
mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300», e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 238 del 12 ottobre 2005,  recante  l'adeguamento  alla  disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie  imprese
(PMI); 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1, come sostituito dall'art. 2 del  decreto  legislativo  14  gennaio
2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle Amministrazioni centrali
dello Stato di stipulare  convenzioni  con  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia  per  la  realizzazione  delle  attivita'   proprie   della
societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali  al
perseguimento di finalita' pubbliche; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  che  indica,  al  punto  2.1.1,  la  predetta
Agenzia quale «ente strumentale dell'Amministrazione centrale»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare: 
    a) l'art. 23, comma 3, che prevede che,  per  la  gestione  degli
interventi finanziati  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) l'art. 27, comma 6, che  prevede  che  per  la  definizione  e
l'attuazione  degli  interventi  del  Progetto  di  riconversione   e
riqualificazione industriale, il Ministero dello  sviluppo  economico
si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
e lo sviluppo d'impresa, S.p.A.; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del  Ministero  dello  sviluppo
economico, prot. 21958 del 3 ottobre 2016 con  la  quale  si  attesta
che, in capo ad Invitalia S.p.a., sussistono  le  condizioni  di  cui
all'art. 5, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  che
definisce  i  «Principi  comuni  in   materia   di   esclusione   per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra  enti  e  amministrazioni
aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico»; 
  Viste le risultanze del  tavolo  tecnico,  istituito  nel  mese  di
dicembre 2016 dal Segretario generale del  Ministero  dello  sviluppo
economico  per  l'individuazione   delle   misure   attuative   degli
interventi a sostegno delle imprese produttive  dei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, previsti dal capo
II del titolo II del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  e  con
particolare riguardo all'intervento  disciplinato  dall'art.  24  del
medesimo decreto-legge, la proposta  di  individuare  quale  soggetto
gestore dello  stesso  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., anche in considerazione
della specifica esperienza maturata  nell'attuazione  dei  regimi  di
aiuto istituiti dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la  disciplina
della «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari  ad  uso
abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   9   del   14   dicembre   2016,   recante
«Delocalizzazione immediata e temporanea delle  attivita'  economiche
danneggiate dagli eventi sismici del  24  agosto,  26  e  30  ottobre
2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la
riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 30 del  21  giugno  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 13 del  9  gennaio  2017,  recante  "Misure  per  la
riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ed all'ordinanza  n.  9  del  14
dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle
attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24  agosto,
26 e 30 ottobre 2016" e all'ordinanza n.  15  del  27  gennaio  2017,
recante "Organizzazione  della  struttura  centrale  del  Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"»; 
  Vista l'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, recante  «Disciplina
delle modalita' di partecipazione  delle  popolazioni  dei  territori
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 all'attivita' di ricostruzione.  Modifiche  all'ordinanza
n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14  dicembre  2016,
all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza  n.  13  del  9
gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n.
29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza  n.  30  del  21  giugno  2017.
Misure attuative dell'art. 18-decies  del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7  aprile  2017,
n. 45»; 
  Considerate l'entita' del risorse previste dall'art. 24,  comma  3,
del decreto-legge n. 189  del  2016,  la  percentuale  delle  risorse
destinabili al finanziamento delle misure previste dal comma 1 e  dal
comma 2 del sopra menzionato art. 24, la gravita'  dei  danni  subiti
dal  tessuto  economico-produttivo  esistente  nei  territori   delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e l'esigenza di consentire
al maggior numero delle micro, piccole e medie  imprese  di  accedere
all'agevolazione in parola; 
  Ritenuto quindi opportuno: 
    a) di disciplinare  con  la  presente  ordinanza  i  criteri,  le
condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni a  micro,
piccole e medie imprese  danneggiate  dagli  eventi  sismici  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i.  quale  misura  di
sostegno immediato per il ripristino ed il  riavvio  delle  attivita'
economiche gia' presenti nei territori dei comuni interessati da tali
eventi sismici; 
    b) di  destinare  il  novanta  percento  delle  risorse  previste
dall'art.  24,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  al
finanziamento, nella misura del cento per  cento,  dei  programmi  di
investimento dell'importo massimo di 30.000 euro di cui  al  comma  1
del medesimo art. 24; 
    c) di ripartire le risorse  disponibili  secondo  le  proporzioni
gia' individuate nelle riunioni della cabina di coordinamento  del  2
marzo 2017 e del 13 luglio 2017 (Regione Abruzzo: 10%; Regione Lazio:
14%; Regione Marche: 62%; Regione Umbria: 14%); 
    d) di prevedere che la valutazione dei programmi di  investimento
e la concessione dell'agevolazione debbano avvenire nei limiti  delle
risorse  disponibili  per  ciascuna  Regione  e  secondo  criteri  di
priorita' temporale nella presentazione delle domande  di  ammissione
all'agevolazione; 
    e) di disciplinare,  con  successiva  ordinanza,  i  criteri,  le
condizioni e le modalita' di  concessione  dell'agevolazione  di  cui
all'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto opportuno, al fine di evitare indebite sovracompensazioni,
escludere la cumulabilita', in relazione ai medesimi  costi,  tra  le
agevolazioni disciplinate dalla presente ordinanza  ed  i  contributi
previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016,  n.
9 del 14 dicembre 2016 e n.  13  del  9  gennaio  2017  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la nota del 5 settembre 2017, prot. n. CGRTS 0018473, con cui
il Commissario straordinario del Governo  ha  tramesso  al  Ministero
dello sviluppo economico lo schema di ordinanza; 
  Vista la nota del 7 settembre 2017, prot. n. 0020379,  con  cui  il
Ministero dello sviluppo  economico  ha  comunicato,  per  quanto  di
competenza, il proprio nulla osta all'approvazione  dello  schema  di
ordinanza trasmesso; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   -
Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  10
agosto 2017, del 28 agosto 2017,  del  7  settembre  2017  e  del  28
settembre 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di 30 giorni per  l'esercizio  del  controllo  preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della  presente  ordinanza  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n.
229  e  successive  modifiche  e  integrazioni  recante:  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016»; 
  b) «Regolamenti di esenzione»:  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento  generale  di  esenzione
per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del
25 giugno 2014, che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno
alcune categorie di  aiuti  nei  settori  agricolo  e  forestale;  il
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014,
che dichiara compatibili con il mercato interno alcune  categorie  di
aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura; 
  c) «Regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;  il  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE)  n.
717/2014   della   Commissione   del   27   giugno   2014    relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura; 
  d) «Comune» o «Comuni»: il comune o i comuni di cui all'art. 1  del
decreto-legge n. 189/2016; 
  e) «Regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  f) «imprese beneficiarie»: le imprese in possesso dei requisiti  di
cui all'art. 5 della presente ordinanza; 
  g) «unita' produttiva»: struttura produttiva  dotata  di  autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma
collegati funzionalmente; 
  h) «decreto legislativo n. 123/1998»:  il  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  i) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi».