Art. 10 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Le domande di agevolazione sono presentate al  soggetto  gestore
che procede all'istruttoria delle stesse, nell'ordine cronologico  di
presentazione, sulla base della verifica dei requisiti soggettivi  ed
oggettivi e dell'adeguatezza e della coerenza del programma di  spesa
presentato rispetto all'attivita' da svolgere. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 7 del  precedente  art.  9,  nel
caso in cui le domande non soddisfino i requisiti di accesso  e/o  il
programma  di  spesa  presentato  risulti  inadeguato  o   incoerente
rispetto  all'attivita'  da  svolgere,  il  soggetto  gestore  invia,
tramite PEC, all'indirizzo indicato  dal  soggetto  proponente  nella
domanda  di  agevolazione,  una  comunicazione  dei  motivi  ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis  della  legge
n. 241/1990. Le controdeduzioni e le eventuali osservazioni da  parte
dell'istante devono essere inviate tramite PEC entro  il  termine  di
dieci  giorni  dal  ricevimento  della  suddetta  comunicazione.   In
particolare, il soggetto gestore provvede a respingere la domanda  in
caso di: 
    a) insussistenza dei presupposti soggettivi  di  cui  all'art.  5
della presente ordinanza; 
    b)  presentazione  di  programmi   di   spesa   non   aventi   le
caratteristiche di cui all'art. 6 della presente ordinanza; 
    c)  indicazione  di  spese  o  di   costi   non   ammissibili   a
finanziamento ai sensi dell'art. 7 della presente ordinanza; 
    d) superamento dei limiti previsti  dall'art.  8  della  presente
ordinanza; 
    e) presentazione di domande oltre i termini di  cui  al  comma  2
dell'art. 9 della presente ordinanza; 
    f) presentazione di domande secondo modalita' diverse  da  quelle
previste dal comma 4 dell'art. 9 della presente ordinanza; 
    g) presentazione di domande prive dei contenuti e degli  allegati
previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 9 della presente ordinanza.