Art. 10 Istruttoria delle domande 1. Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse, nell'ordine cronologico di presentazione, sulla base della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'adeguatezza e della coerenza del programma di spesa presentato rispetto all'attivita' da svolgere. 2. Fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente art. 9, nel caso in cui le domande non soddisfino i requisiti di accesso e/o il programma di spesa presentato risulti inadeguato o incoerente rispetto all'attivita' da svolgere, il soggetto gestore invia, tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le controdeduzioni e le eventuali osservazioni da parte dell'istante devono essere inviate tramite PEC entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. In particolare, il soggetto gestore provvede a respingere la domanda in caso di: a) insussistenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 5 della presente ordinanza; b) presentazione di programmi di spesa non aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 della presente ordinanza; c) indicazione di spese o di costi non ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 7 della presente ordinanza; d) superamento dei limiti previsti dall'art. 8 della presente ordinanza; e) presentazione di domande oltre i termini di cui al comma 2 dell'art. 9 della presente ordinanza; f) presentazione di domande secondo modalita' diverse da quelle previste dal comma 4 dell'art. 9 della presente ordinanza; g) presentazione di domande prive dei contenuti e degli allegati previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 9 della presente ordinanza.