Art. 11 Concessione delle agevolazioni 1. Il soggetto gestore adotta il provvedimento di ammissione o di non ammissione all'agevolazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, dandone comunicazione all'istante tramite PEC inviata all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione. Il termine di cui al precedente periodo puo' essere sospeso, per una sola volta, nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 7, della presente ordinanza. 2. Il provvedimento di ammissione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del destinatario finale e i motivi di revoca delle agevolazioni. Unitamente al provvedimento di ammissione, il soggetto gestore provvede a trasmettere all'istante il piano di ammortamento del finanziamento e la dichiarazione, da completare a cura del beneficiario dell'agevolazione, di accettazione del provvedimento di ammissione e del piano di ammortamento del finanziamento e di assunzione di tutti gli obblighi previsti dagli articoli 13, commi 3 e 4, e 14 della presente ordinanza. 3. A pena di decadenza, il beneficiario dell'agevolazione, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione all'agevolazione, provvede ad inviare a mezzo PEC al Soggetto gestore la dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma 2. 4. In caso di omesso o ritardato invio della dichiarazione prevista dal comma 3, nonche' in caso di invio dichiarazione incompleta, il soggetto Gestore provvede a comunicare al beneficiario l'intervenuta decadenza ed a disimpegnare le relative risorse economiche. 5. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nel presente articolo e nei precedenti articoli 9 e 10, si applicano le previsioni della legge n. 241/1990.