Art. 11 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Il soggetto gestore adotta il provvedimento di ammissione  o  di
non  ammissione  all'agevolazione  entro  60  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  domanda,  dandone   comunicazione   all'istante
tramite  PEC  inviata  all'indirizzo  indicato   nella   domanda   di
agevolazione. Il termine di cui al  precedente  periodo  puo'  essere
sospeso, per una sola volta, nelle ipotesi di cui all'art. 10,  comma
7, della presente ordinanza. 
  2. Il provvedimento di ammissione individua l'iniziativa ammessa  e
l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi  e  le  modalita'  per
l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione  delle  agevolazioni,
riporta gli obblighi del destinatario finale e  i  motivi  di  revoca
delle agevolazioni. Unitamente al  provvedimento  di  ammissione,  il
soggetto gestore provvede  a  trasmettere  all'istante  il  piano  di
ammortamento del finanziamento e la dichiarazione,  da  completare  a
cura  del  beneficiario  dell'agevolazione,   di   accettazione   del
provvedimento  di  ammissione  e  del  piano  di   ammortamento   del
finanziamento e di assunzione di tutti gli  obblighi  previsti  dagli
articoli 13, commi 3 e 4, e 14 della presente ordinanza. 
  3. A pena di decadenza, il beneficiario dell'agevolazione, entro il
termine  di  7  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento   di
ammissione all'agevolazione, provvede  ad  inviare  a  mezzo  PEC  al
Soggetto  gestore  la  dichiarazione  di  accettazione  di   cui   al
precedente comma 2. 
  4. In caso di omesso o ritardato invio della dichiarazione prevista
dal comma 3, nonche' in caso di invio  dichiarazione  incompleta,  il
soggetto Gestore provvede a comunicare al beneficiario  l'intervenuta
decadenza ed a disimpegnare le relative risorse economiche. 
  5. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato  nel
presente articolo e nei precedenti articoli 9 e 10, si  applicano  le
previsioni della legge n. 241/1990.