Art. 12 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione delle agevolazioni avviene in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dall'invio della dichiarazione prevista dal comma 3 del precedente art. 11. 2. Il piano di ammortamento inizia a decorrere al termine del periodo di preammortamento di cui all'art. 8 comma 1.