Art. 12 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione delle agevolazioni avviene  in  un'unica  soluzione
mediante  bonifico  bancario,  entro   30 giorni   dall'invio   della
dichiarazione prevista dal comma 3 del precedente art. 11. 
  2. Il piano di ammortamento  inizia  a  decorrere  al  termine  del
periodo di preammortamento di cui all'art. 8 comma 1.