Art. 15 Revoca delle agevolazioni 1. Il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni concesse, con contestuale richiesta di restituzione degli importi erogati, maggiorati delle penalita' previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, nelle seguenti ipotesi: a) mancata ultimazione del programma di investimento entro il termine stabilito. Nel caso previsto dal precedente periodo, il soggetto gestore dispone una revoca parziale e limitata all'entita' del finanziamento afferente le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di ultimazione del programma, soltanto laddove dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 13 risulti che le spese sostenute entro il termine di ultimazione del programma di investimento corrispondono a quelle indicate nel programma medesimo e sono idonee a configurare gli estremi di un programma organico e funzionale; b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento. Nel caso previsto dal precedente periodo, il soggetto gestore puo' disporre una revoca parziale e limitata al solo importo della spesa relativa al bene od al diritto trasferito od utilizzato per finalita' diverse da quelle indicate nel programma di investimenti assentito soltanto allorquando il programma di investimenti mantenga, nonostante il recupero dell'agevolazione concessa, la propria organicita' e funzionalita'; c) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 13; e) accertamento, in sede di verifiche e/o ispezioni, della mancanza dei requisiti di ammissibilita', della non corrispondenza degli investimenti effettuati a quelli indicati nel programma assentito ovvero della sussistenza di violazioni o di gravi irregolarita' nell'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, comma 1, e 14; f) utilizzo delle somme erogate per finalita' diverse da quelle previste dal provvedimento di ammissione; g) avvenuto riconoscimento, anche in data successiva alla comunicazione del provvedimento di ammissione di cui al precedente art. 11, dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo agli stessi costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza; h) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; i) qualora risulti l'effettuazione nei confronti dei soggetti beneficiari di accertamenti finalizzati all'adozione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; j) qualora il soggetto beneficiario, i soci, le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente beneficiario delle agevolazioni siano stati rinviati a giudizio ed abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati previsti dalla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., cui possa conseguire l'applicazione nei confronti dell'ente della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001; k) in caso di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001; l) il soggetto beneficiario non provveda al rimborso delle rate del finanziamento agevolato secondo i termini indicati nel piano di ammortamento. Nel caso previsto dal precedente periodo, il provvedimento di revoca e' adottato in caso di omessa restituzione da parte del soggetto beneficiario di almeno 3 (tre) rate, anche non consecutive, del finanziamento erogato ed e' limitata alle rate del finanziamento non restituite ed ancora da restituire secondo il piano di ammortamento; m) il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria o a procedure esecutive; n) il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'art. 14; o) il soggetto beneficiario rinunci al finanziamento ovvero ne effettui la cessione in favore di terzi; p) negli ulteriori casi previsti dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il soggetto gestore puo' disporre la revoca parziale dei contributi erogati, laddove ritenga che la violazione commessa dal beneficiario non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalita' dell'iniziativa ed il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.