Art. 15 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Il soggetto  gestore  procede  alla  revoca  delle  agevolazioni
concesse, con contestuale richiesta  di  restituzione  degli  importi
erogati, maggiorati delle penalita' previste dall'art. 9 del  decreto
legislativo n. 123/98, nelle seguenti ipotesi: 
    a) mancata ultimazione del programma  di  investimento  entro  il
termine stabilito. Nel  caso  previsto  dal  precedente  periodo,  il
soggetto gestore dispone una revoca parziale e  limitata  all'entita'
del finanziamento afferente le spese effettuate successivamente  alla
scadenza del termine di ultimazione del programma,  soltanto  laddove
dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 13 risulti che le spese
sostenute  entro  il  termine  di  ultimazione   del   programma   di
investimento corrispondono a quelle indicate nel programma medesimo e
sono idonee a configurare gli estremi  di  un  programma  organico  e
funzionale; 
    b) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel programma di investimento, dei beni mobili e  dei
diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi
tre anni  dalla  data  di  ultimazione  dell'investimento.  Nel  caso
previsto dal precedente periodo, il soggetto  gestore  puo'  disporre
una revoca parziale e limitata al solo importo della  spesa  relativa
al bene od al diritto trasferito od utilizzato per finalita'  diverse
da quelle indicate nel programma di investimenti  assentito  soltanto
allorquando il programma  di  investimenti  mantenga,  nonostante  il
recupero  dell'agevolazione  concessa,  la  propria   organicita'   e
funzionalita'; 
    c) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla
data di ultimazione del programma di investimento; 
    d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo
di cui all'art. 13; 
    e) accertamento,  in  sede  di  verifiche  e/o  ispezioni,  della
mancanza dei requisiti di ammissibilita',  della  non  corrispondenza
degli  investimenti  effettuati  a  quelli  indicati  nel   programma
assentito  ovvero  della  sussistenza  di  violazioni  o   di   gravi
irregolarita' nell'adempimento degli obblighi di  cui  ai  precedenti
articoli 13, comma 1, e 14; 
    f) utilizzo delle somme erogate per finalita' diverse  da  quelle
previste dal provvedimento di ammissione; 
    g)  avvenuto  riconoscimento,  anche  in  data  successiva   alla
comunicazione del provvedimento di ammissione di  cui  al  precedente
art. 11, dei contributi previsti dalle ordinanze commissariali  n.  4
del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio
2017 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo agli stessi
costi ammissibili ai sensi della presente ordinanza; 
    h) qualora  il  soggetto  beneficiario,  in  qualunque  fase  del
procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti  falsi
o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    i) qualora risulti l'effettuazione  nei  confronti  dei  soggetti
beneficiari di accertamenti finalizzati all'adozione di una misura di
prevenzione ai sensi del libro I,  titolo  I,  capo  II  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    j) qualora il soggetto  beneficiario,  i  soci,  le  persone  che
rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di  amministrazione  o   di
direzione dell'ente o di  una  sua  unita'  organizzativa  dotata  di
autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e  il  controllo  dell'ente  beneficiario
delle  agevolazioni  siano  stati  rinviati  a  giudizio  ed  abbiano
riportato condanne  anche  non  passate  in  giudicato  per  i  reati
previsti dalla sezione III del  capo  I  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e s.m.i., cui possa conseguire l'applicazione nei
confronti dell'ente della sanzione interdittiva di  cui  all'art.  9,
comma 2, lettera d), del medesimo  decreto  legislativo  n.  231  del
2001; 
    k) in caso di applicazione della  sanzione  interdittiva  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo  n.
231 del 2001; 
    l) il soggetto beneficiario non provveda al rimborso  delle  rate
del finanziamento agevolato secondo i termini indicati nel  piano  di
ammortamento.  Nel  caso  previsto   dal   precedente   periodo,   il
provvedimento di revoca e' adottato in caso di omessa restituzione da
parte del soggetto beneficiario di almeno 3  (tre)  rate,  anche  non
consecutive, del finanziamento erogato ed e' limitata alle  rate  del
finanziamento non restituite ed ancora da restituire secondo il piano
di ammortamento; 
    m) il  soggetto  beneficiario  sia  posto  in  liquidazione,  sia
ammesso  o  sottoposto  a   procedure   concorsuali   con   finalita'
liquidatoria o a procedure esecutive; 
    n) il soggetto beneficiario non  rispetti  gli  obblighi  di  cui
all'art. 14; 
    o) il soggetto beneficiario rinunci al  finanziamento  ovvero  ne
effettui la cessione in favore di terzi; 
    p) negli ulteriori casi previsti dal provvedimento di  ammissione
alle agevolazioni. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  il  soggetto  gestore  puo'
disporre la revoca parziale dei contributi erogati,  laddove  ritenga
che la violazione commessa  dal  beneficiario  non  pregiudichi,  nel
complesso, il perseguimento delle  finalita'  dell'iniziativa  ed  il
rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.