Art. 16 Cumulo degli aiuti 1. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale, se riguardano costi ammissibili diversi. 2. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali, regionali, che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' con contributi pubblici concessi ai sensi dei regolamenti de minimis, purche' il cumulo non comporti il superamento delle intensita' di aiuto piu' elevate o importi di aiuti piu' elevati applicabili in base ai regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione. 3. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono altresi' cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato CE. 4. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza non sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con i contributi previsti dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.