Art. 16 
 
                         Cumulo degli aiuti 
 
  1.  Le  agevolazioni  previste  dalla   presente   ordinanza   sono
cumulabili  con  altre  agevolazioni  pubbliche  previste  a  livello
comunitario, nazionale e regionale, se riguardano  costi  ammissibili
diversi. 
  2.  Le  agevolazioni  previste  dalla   presente   ordinanza   sono
cumulabili sugli stessi  costi  ammissibili  con  altre  agevolazioni
pubbliche previste da norme comunitarie,  nazionali,  regionali,  che
siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art.  107,  comma
1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  nonche'  con
contributi pubblici concessi ai sensi  dei  regolamenti  de  minimis,
purche' il cumulo non comporti il  superamento  delle  intensita'  di
aiuto piu' elevate o importi di aiuti  piu'  elevati  applicabili  in
base  ai  regolamenti  di  esenzione  o  ad  altre  decisioni   della
Commissione. 
  3. Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono  altresi'
cumulabili  con   altre   provvidenze   pubbliche   che   non   siano
qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art.  107,  comma  1,
del Trattato CE. 
  4. Le agevolazioni  previste  dalla  presente  ordinanza  non  sono
cumulabili sugli stessi costi ammissibili con i  contributi  previsti
dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 9 del  14
dicembre 2016 e n. 13 del 9 gennaio 2017 e  successive  modifiche  ed
integrazioni.