Art. 3 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Alla concessione degli aiuti di cui alla presente  ordinanza  si
provvede con le risorse finanziarie previste dall'art. 24,  comma  3,
del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.,  nel  limite  massimo  di
euro 9.000.000,00 a valere sull'apposita  contabilita'  speciale  del
Fondo  per  la  crescita  sostenibile,  di  cui   all'art.   23   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  2. Per quanto esposto nelle premesse, le risorse  di  cui  all'art.
24, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, nonche'  ogni  successivo
rifinanziamento, sono ripartite tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria come di seguito indicato: 
    a) Regione Abruzzo: 10%; 
    b) Regione Lazio: 14%; 
    c) Regione Marche: 62%; 
    d) Regione Umbria: 14%.