Art. 3 Risorse finanziarie disponibili 1. Alla concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie previste dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo di euro 9.000.000,00 a valere sull'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 2. Per quanto esposto nelle premesse, le risorse di cui all'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, nonche' ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come di seguito indicato: a) Regione Abruzzo: 10%; b) Regione Lazio: 14%; c) Regione Marche: 62%; d) Regione Umbria: 14%.