Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresi', i seguenti requisiti: a) essere gia' presenti ed operanti nei territori dei comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017; b) nel caso di impresa iscritta al registro delle imprese, possedere una o piu' unita' produttive in uno dei comuni; c) nel caso di impresa non iscritta nel registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l'attivita' in uno dei comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della partita IVA; d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici; e) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; f) non essere incorse nell'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; g) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; h) in caso di delocalizzazione dell'attivita', aver gia' effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», le imprese operanti: a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3. Le imprese operanti nei settori di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al regolamento de minimis, per programmi di investimento relativi ad attivita' rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento, esclusivamente qualora per dette attivita' dispongano di una contabilita' separata. 4. Le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, potranno accedere alle agevolazioni previste dal regolamento de minimis settore agricolo. 5. Le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, potranno accedere alle agevolazioni previste dal regolamento de minimis settore pesca. 6. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che: a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; b) risultano in difficolta' secondo la definizione dei regolamenti di esenzione; c) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge. 7. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse per attivita' connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.