Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di  cui  alla  presente
ordinanza le micro, piccole e medie imprese di  cui  all'art.  2  del
decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile  2005,
danneggiate dagli eventi sismici  verificatisi  nei  territori  delle
regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresi', i seguenti
requisiti: 
    a) essere gia' presenti ed operanti  nei  territori  dei  comuni,
alla data degli eventi sismici del 24 agosto  2016,  del  26  ottobre
2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017; 
    b) nel caso  di  impresa  iscritta  al  registro  delle  imprese,
possedere una o piu' unita' produttive in uno dei comuni; 
    c) nel caso di impresa non iscritta nel registro  delle  imprese,
essere effettivamente operanti ed esercitare l'attivita' in  uno  dei
comuni, da documentare  attraverso  il  certificato  di  attribuzione
della partita IVA; 
    d) non essere in liquidazione volontaria e non essere  sottoposte
a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici; 
    e)  non   essere   incorse   nell'applicazione   della   sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera  d),  del  decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    f)  non  essere  incorse  nell'applicazione  di  una  misura   di
prevenzione ai sensi del libro I,  titolo  I,  capo  II  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    g)  non  trovarsi  in  nessuna  delle  cause  di  decadenza,   di
sospensione o di divieto di cui all'art.  67  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; 
    h)  in  caso  di  delocalizzazione  dell'attivita',   aver   gia'
effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni  di  cui  al  regolamento  n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del  24  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», le imprese
operanti: 
    a) nel settore della  pesca  e  dell'acquacoltura,  ai  sensi  di
quanto stabilito dal regolamento (UE)  n.  1379/2013  del  Parlamento
europeo  e   del   Consiglio,   dell'11   dicembre   2013,   relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti  della
pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai  regolamenti  (CE)  n.
1184/2006  e  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
    b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di
cui  all'allegato  I  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea. 
  3. Le imprese operanti nei settori di cui alle lettere a) e b)  del
precedente comma 2 possono beneficiare delle agevolazioni di  cui  al
regolamento de minimis, per programmi  di  investimento  relativi  ad
attivita'  rientranti  nel   campo   di   applicazione   del   citato
regolamento, esclusivamente qualora per dette attivita' dispongano di
una contabilita' separata. 
  4. Le imprese operanti nel settore della  produzione  primaria  dei
prodotti  agricoli  di  cui   all'allegato   I   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, fatto  salvo  quanto  previsto  al
precedente comma 3, potranno accedere alle agevolazioni previste  dal
regolamento de minimis settore agricolo. 
  5. Le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, potranno  accedere
alle agevolazioni previste dal regolamento de minimis settore pesca. 
  6. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le
imprese che: 
    a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in  un  conto  bloccato  gli  aiuti  individuati  quali  illegali   o
incompatibili dalla Commissione europea; 
    b)  risultano  in  difficolta'   secondo   la   definizione   dei
regolamenti di esenzione; 
    c) sono in stato di scioglimento o liquidazione  o  sottoposte  a
procedure concorsuali per insolvenza o ad  accordi  stragiudiziali  o
piani asseverati ai sensi dell'art.  67,  terzo  comma,  lettera  d),
della legge fallimentare di cui al regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai  sensi  dell'art.
182-bis della medesima legge. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere
concesse  per  attivita'  connesse  all'esportazione,   ossia   aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di  distribuzione  o  ad  altre  spese  correnti
connesse con l'attivita' d'esportazione.