Art. 6 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative  che  prevedono
programmi di spesa non superiori a 30.000 euro: 
    a)  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni  stabiliti   dal
regolamento de minimis, in tutti i settori della produzione  di  beni
nei settori dell'industria,  dell'artigianato,  della  trasformazione
dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio e turismo; 
    b)  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni  stabiliti   dal
regolamento de minimis settore agricolo nel settore della  produzione
primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    c)  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni  stabiliti   dal
regolamento de minimis  settore  pesca  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento  (UE)
n. 1379/2013. 
  2. Ciascuna domanda di agevolazione deve  essere  correlata  ad  un
solo dei programmi di spesa, come definiti ai punti a), b) e  c)  del
comma precedente. 
  3. I programmi di spesa devono essere: 
    a) avviati  successivamente  alla  data  della  dichiarazione  di
inagibilita'; 
    b) realizzati entro 18  mesi  dalla  data  di  comunicazione  del
provvedimento di ammissione di cui  all'art.  11  comma  1,  pena  la
revoca delle  agevolazioni  concesse.  La  data  di  ultimazione  del
programma  coincide  con   quella   dell'ultimo   titolo   di   spesa
ammissibile.