Art. 6 Programmi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro: a) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, in tutti i settori della produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio e turismo; b) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis settore agricolo nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; c) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis settore pesca nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1379/2013. 2. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo dei programmi di spesa, come definiti ai punti a), b) e c) del comma precedente. 3. I programmi di spesa devono essere: a) avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilita'; b) realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione di cui all'art. 11 comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.