Art. 7 
 
                      Costi e spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni  le  spese  di  investimento,
inserite nel programma di spesa presentato, sostenute a partire dalla
data di avvio del  programma  medesimo,  come  individuata  ai  sensi
dell'art. 6, comma 3, lettera a), della presente ordinanza. 
  2. Fermi i limiti previsti dal precedente art. 6, il  programma  di
spesa di importo pari o superiore ad Euro  10.000,00  puo'  prevedere
che una quota non  superiore  al  50%  delle  spese  di  investimento
programmate sia destinata al finanziamento del circolante. 
  3.  Ai  fini  dell'ammissione  alle  agevolazioni   le   spese   di
investimento, regolarmente documentate, devono  riferirsi  ad  almeno
una delle seguenti voci: 
    a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi
mezzi  mobili  purche'   strettamente   necessari   e   correttamente
dimensionati in base al ciclo  di  produzione.  Per  il  settore  dei
trasporti sono escluse le spese  relative  all'acquisto  di  mezzi  e
attrezzature di trasporto; 
    b) beni immateriali ad  utilita'  pluriennale,  ad  eccezione  di
brevetti licenze e marchi; 
    c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo
del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi. 
  4. Sono inoltre considerate ammissibili, nei limiti di al comma  2,
le spese funzionali all'esercizio dell'iniziativa ammessa concernenti
le seguenti voci: 
    a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati  e  prodotti
finiti; 
    b) utenze e canoni di locazione per immobili; 
    c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attivita'
finanziata. 
  5. Ai fini della relativa ammissibilita', i beni cui sono  riferite
le spese di cui al comma 3 devono: 
    a)  essere  utilizzati  esclusivamente   nell'unita'   produttiva
destinataria dell'aiuto; 
    b)  essere  direttamente  collegati   al   ciclo   produttivo   e
strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita'. 
    c) essere nuovi di fabbrica. 
  6. Non  sono  ammissibili  le  spese  relative  a  beni  o  servizi
acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo  o
di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, o  nella  cui
compagine  sociale  siano  presenti  soci  o  titolari   di   cariche
nell'ambito del destinatario finale, coniugi o persone legate  da  un
rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20
maggio 2016, n. 76. 
  7. Non  sono  ammissibili  le  spese  relative  a  beni  o  servizi
acquistati da fornitori con cui  intercorrano  rapporti  di  coniugio
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art.  1  della
legge 20 maggio 2016, n. 76. 
  8. L'insussistenza delle condizioni di inammissibilita' di  cui  ai
precedenti commi  6  e  7  deve  essere  attestata  tramite  apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  9. Le  spese  sono  ammesse  al  netto  dell'IVA,  ove  detratta  o
detraibile. 
  10. I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere
effettuati in via definitiva, attraverso bonifici, carte di debito  e
di credito, ricevute bancarie, RID, assegni bancari non  trasferibili
comprovati da microfilmatura.