Art. 7 Costi e spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di investimento, inserite nel programma di spesa presentato, sostenute a partire dalla data di avvio del programma medesimo, come individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), della presente ordinanza. 2. Fermi i limiti previsti dal precedente art. 6, il programma di spesa di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 puo' prevedere che una quota non superiore al 50% delle spese di investimento programmate sia destinata al finanziamento del circolante. 3. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni le spese di investimento, regolarmente documentate, devono riferirsi ad almeno una delle seguenti voci: a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi mobili purche' strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto; b) beni immateriali ad utilita' pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi; c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi. 4. Sono inoltre considerate ammissibili, nei limiti di al comma 2, le spese funzionali all'esercizio dell'iniziativa ammessa concernenti le seguenti voci: a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti; b) utenze e canoni di locazione per immobili; c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attivita' finanziata. 5. Ai fini della relativa ammissibilita', i beni cui sono riferite le spese di cui al comma 3 devono: a) essere utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto; b) essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita'. c) essere nuovi di fabbrica. 6. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del destinatario finale, coniugi o persone legate da un rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. 7. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di coniugio ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. 8. L'insussistenza delle condizioni di inammissibilita' di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve essere attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 9. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA, ove detratta o detraibile. 10. I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati in via definitiva, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, RID, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.