Art. 8 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7. L'agevolazione e' subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dalla disciplina comunitaria, ai sensi dei quali le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), di euro 200.000,00 per il regolamento de minimis, fatte salve le specifiche limitazioni dettate nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, di euro 15.000,00 per il regolamento de minimis settore agricolo e di euro 30.000,00 per il regolamento de minimis settore pesca, nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica. 2. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Pertanto, verra' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, una maggiorazione secondo il disciplinare di calcolo del rating reso disponibile sul sito del soggetto gestore www.invitalia.it 3. Il finanziamento agevolato non e' assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. 4. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate annuali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva alla conclusione del periodo di preammortamento e comunque secondo i tempi previsti dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 1.