Art. 8 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1.  Le  agevolazioni  sono  concesse  in  forma  di   finanziamento
agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre  un
periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni  a  partire
dalla data  di  accettazione  del  provvedimento  di  ammissione,  di
importo pari al 100% della spesa ammissibile ai sensi dei  precedenti
articoli 6 e 7. L'agevolazione e'  subordinata,  in  particolare,  al
rispetto dei massimali  previsti  dalla  disciplina  comunitaria,  ai
sensi dei quali le agevolazioni  possono  avere  un  importo  massimo
complessivo, in termini di equivalente sovvenzione  lordo  (ESL),  di
euro 200.000,00  per  il  regolamento  de  minimis,  fatte  salve  le
specifiche limitazioni dettate nel settore  del  trasporto  merci  su
strada per conto terzi, di  euro  15.000,00  per  il  regolamento  de
minimis settore agricolo e di euro 30.000,00 per  il  regolamento  de
minimis settore pesca,  nell'arco  di  tre  esercizi  finanziari  per
impresa unica. 
  2. Ai  fini  del  calcolo  dell'ammontare  delle  agevolazioni,  in
termini di ESL, si applica la metodologia di cui  alla  comunicazione
della Commissione europea  relativa  alla  revisione  del  metodo  di
fissazione dei tassi di  riferimento  e  di  attualizzazione  (2008/C
14/02). Pertanto, verra' utilizzato il tasso di  riferimento  vigente
alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al
tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito  internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html, una maggiorazione  secondo  il  disciplinare  di  calcolo  del
rating   reso   disponibile   sul   sito   del    soggetto    gestore
www.invitalia.it 
  3. Il finanziamento agevolato non e' assistito da alcuna  forma  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. 
  4. Il finanziamento agevolato di cui  al  comma  1  e'  rimborsato,
secondo un piano di ammortamento a rate annuali costanti posticipate,
scadenti il 31 maggio e il 30 novembre  di  ogni  anno,  a  decorrere
dalla prima delle precitate  date  successiva  alla  conclusione  del
periodo di preammortamento e comunque secondo i  tempi  previsti  dal
provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 1.