Art. 6 
 
             Organizzazione dell'addestramento avanzato 
 
  1. Il corso di addestramento avanzato di cui  all'art.  4,  ha  una
durata non inferiore alle 40 ore, articolate in cinque giorni, di cui
12 ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica. 
  2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui  all'art.  4,
comma 1, in numero non superiore a 20 e, comunque, non  superiore  al
numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula  a  tale
scopo autorizzata, al numero degli istruttori  e  delle  attrezzature
disponibili. 
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A1 del presente decreto. 
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,
nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre
amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e  devono
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire. 
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto.