IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 che detta,  per  le  regioni  a
statuto ordinario, disposizioni in materia di  citta'  metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al  fine  di  adeguare  il  loro
ordinamento  ai  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali  delle
province; 
  Viste  le  leggi  regionali  di   riordino   delle   funzioni   non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Visto l'art. 1, comma 947 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita'  2016),  il  quale  prevede  che  «ai  fini  del
completamento del processo di riordino delle funzioni delle province,
le  funzioni   relative   all'assistenza   per   l'autonomia   e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,
n. 104, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016,
fatte salve le disposizioni legislative regionali che, alla  predetta
data, gia' prevedono  l'attribuzione  delle  predette  funzioni  alle
province, alle citta' metropolitane  o  ai  comuni,  anche  in  forma
associata»; 
  Visto l'art. 8 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  secondo  cui
«sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   per   l'anno
finanziario 2017, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 7)»; 
  Considerato che nel suddetto  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca e' iscritto,  per  l'esercizio
finanziario 2017, il Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare
le spese relative all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione
personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali,  con  lo
stanziamento di 75 milioni di euro e che a detto riparto si  provvede
ai sensi dell'art. 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro  delegato  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e del  Ministero  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo in base ad un
criterio di ponderazione che tenga conto, nella  misura  del  30  per
cento, della spesa storica sostenuta dalle province  per  l'esercizio
delle suddette funzioni nel periodo 2012 - 2014 e, nella  misura  del
70 per cento, del numero degli alunni con  disabilita'  delle  scuole
secondarie superiori; 
  Considerata la spesa media sostenuta dalle  province  nel  triennio
2012 - 2014 per l'esercizio delle  funzioni  relative  all'assistenza
per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli  alunni  con
disabilita' fisiche o sensoriali; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca prot. 00024132 del 9 agosto 2017,  con  la  quale  sono
stati individuati  gli  alunni  con  disabilita'  iscritti  nell'anno
scolastico  2016/2017,  distinti  per  grado  di  istruzione  e   per
provincia o citta' metropolitana; 
  Considerato che gli alunni delle province di Monza Brianza, Fermo e
Barletta-Andria-Trani, risultano  ancora  assegnati  nella  nota  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
province originarie di Milano, Ascoli Piceno e Bari, e  che  pertanto
il riparto fra le suddette province e citta'  metropolitane  avviene,
come per l'anno precedente, in  base  ai  dati  Istat  relativi  alle
rispettive popolazioni scolastiche degli studenti con disabilita'; 
  Considerato che, nella seduta  della  Conferenza  Unificata  del  7
settembre 2017, l'ANCI ha espresso l'intesa,  l'UPI  ha  espresso  la
mancata   intesa,   ritenendo    comunque    prioritario    procedere
all'assegnazione e le regioni pur  condividendo,  a  maggioranza,  la
proposta di riparto presentata dal Governo, hanno espresso la mancata
intesa senza l'applicazione della decorrenza dei termini; 
  Considerato, altresi', che il Governo, nella medesima seduta  della
Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, preso atto  della  mancata
intesa ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208,  ha  fatto  proprio  l'invito  alla  non  applicazione  della
decorrenza dei termini; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ove si prevede  che  «Quando  un'intesa  espressamente  prevista
dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla  prima  seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'  posto  all'ordine
del giorno, il Consiglio  dei  ministri  provvede  con  deliberazione
motivata»; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ove si prevede che «In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza  delle  disposizioni  del
presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame
della Conferenza Stato-regioni nei  successivi  quindici  giorni.  Il
Consiglio dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
Conferenza  Stato-regioni  ai   fini   di   eventuali   deliberazioni
successive.»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2017  di  cui  al
«Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le  spese  relative
all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con disabilita' fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, ripartito secondo i criteri di cui all'art.  1,  comma  947,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'  erogato  a  favore  delle
regioni a  statuto  ordinario  che  provvedono  ad  attribuirlo  alle
province e alle citta' metropolitane che esercitano effettivamente le
funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione
personale degli alunni con disabilita' fisiche o  sensoriali  di  cui
all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.  Tale
contributo,  da  considerarsi  integrativo  rispetto  alla  copertura
finanziaria prevista  nelle  disposizioni  regionali  attinenti  alle
funzioni non fondamentali delle province e citta'  metropolitane,  e'
ripartito nella misura del 70 per cento in proporzione alla  presenza
degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori
presenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 2014/2015  e  del
30 per cento in proporzione alla spesa media storica sostenuta  dalle
province per l'esercizio delle suddette funzioni nel triennio 2012  -
2014, come da allegato A), che forma parte  integrante  del  presente
provvedimento. 
  2.  Qualora  le  funzioni  di  assistenza  per  l'autonomia  e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali  siano  svolte,  a  seguito  di  specifiche   disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi  dalle  province  e  dalle
citta' metropolitane, la quota  del  contributo  e'  attribuita  alla
regione  che  stabilira'  le  modalita'  di  riparto  tra  gli   enti
territoriali interessati. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 settembre 2017 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Gentiloni Silveri 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Minniti 
 

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