Art. 2 
 
                              Obiettivi 
 
  1. I contenitori-distributori  disciplinati  dal  presente  decreto
sono installati e gestiti in modo da garantire il  conseguimento  dei
seguenti obiettivi: 
    a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di  carburante
ed il rischio di incendio; 
    b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; 
    c) limitare, in caso di evento incidentale, danni  ad  edifici  e
locali contigui all'impianto; 
    d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente; 
    e)  consentire  ai  soccorritori  di  operare  in  condizioni  di
sicurezza.