Art. 2 Obiettivi 1. I contenitori-distributori disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto; d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente; e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.