Art. 2
Obiettivi
1. I contenitori-distributori disciplinati dal presente decreto
sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante
ed il rischio di incendio;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e
locali contigui all'impianto;
d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.