Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti,
ad eccezione dei casi riportati al comma 2.
2. Sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica di
cui all'art. 3 i contenitori-distributori esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in
corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata
di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai
sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. I contenitori-distributori devono essere provvisti di
approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno
del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti
devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive
applicabili.
4. L'installatore e' tenuto a verificare che il
contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la
tipologia di installazione prevista e che il responsabile
dell'attivita' sia informato degli specifici obblighi finalizzati a
garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.