Art. 4 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente   decreto   si   applicano   ai
contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti,
ad eccezione dei casi riportati al comma 2. 
  2. Sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica di
cui all'art. 3 i  contenitori-distributori  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'  come   previsto   dall'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    b) siano in possesso del certificato di  prevenzione  incendi  in
corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata
di inizio attivita' di cui all'art.  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 
    c)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di
installazione di contenitori-distributori sulla base di  un  progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco  ai
sensi  degli  articoli  3  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  3.  I   contenitori-distributori   devono   essere   provvisti   di
approvazione di tipo ai sensi del decreto del  Ministro  dell'interno
del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed  i  relativi  componenti
devono essere provvisti di marcatura  CE  ai  sensi  delle  direttive
applicabili. 
  4.   L'installatore    e'    tenuto    a    verificare    che    il
contenitore-distributore sia idoneo per il  tipo  di  uso  e  per  la
tipologia  di  installazione   prevista   e   che   il   responsabile
dell'attivita' sia informato degli specifici obblighi  finalizzati  a
garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.