Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione dei casi riportati al comma 2. 2. Sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica di cui all'art. 3 i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui: a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 3. I contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili. 4. L'installatore e' tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista e che il responsabile dell'attivita' sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.