Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi: 
    a) decreto del Ministro dell'interno del 19  marzo  1990  recante
«Norme   per   il   rifornimento   di   carburanti,   a   mezzo    di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso  presso  aziende
agricole, cave e cantieri»; 
    b) decreto  del  Ministro  dell'interno  del  12  settembre  2003
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione
ad uso privato, di capacita' geometrica non  superiore  a  9  m3,  in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di  automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto»; 
    c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'interno  del  27
gennaio  2006  recante  «Requisiti  degli  apparecchi,   sistemi   di
protezione  e  dispositivi  utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente
esplosiva, ai  sensi  della  direttiva  n.  94/9/CE,  presenti  nelle
attivita' soggette ai controlli antincendio»; 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 novembre 2017 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Minniti 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
                Il Ministro per lo sviluppo economico 
                               Calenda