Art. 6 Disposizioni finali 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi: a) decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»; b) decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto»; c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio»; 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2017 Il Ministro dell'interno Minniti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per lo sviluppo economico Calenda