Art. 6
Disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi:
a) decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante
«Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende
agricole, cave e cantieri»;
b) decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione
ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m3, in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27
gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di
protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle
attivita' soggette ai controlli antincendio»;
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2017
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro per lo sviluppo economico
Calenda