IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015,  n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche»  con
il quale, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega
sulla riorganizzazione delle forze di  polizia  di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, si disciplina,
come chiarito dall'art. 1 dello stesso decreto legislativo: 
    a) la razionalizzazione e il potenziamento  dell'efficacia  delle
funzioni di polizia; 
    b) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione
delle relative funzioni, risorse strumentali e  finanziarie,  nonche'
il contingente transitato del personale del medesimo Corpo; 
  Visto l'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016, il
quale dispone che  «Il  Corpo  forestale  dello  Stato  e'  assorbito
nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia'  svolte
dal citato Corpo previste dalla legislazione  vigente  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fermo  restando  quanto
disposto dall'art. 2, comma 1, e ad  eccezione  delle  competenze  in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con
mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco ai sensi dell'art. 9,  nonche'  delle  funzioni  attribuite
alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di  finanza  ai  sensi
dell'art. 10 e  delle  attivita'  cui  provvede  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 11»; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 177  del  2016,
secondo il quale «In  conseguenza  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli  7,  8,  9  e  10  le  dotazioni  organiche  dell'Arma   dei
carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della  Polizia
di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge, sono incrementate delle
unita'  corrispondenti  al   numero   complessivo,   per   ruolo   di
appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto.  Un
contingente,  indicato  nella  stessa  tabella,  e'  assegnato,   con
corrispondente incremento  della  dotazione  organica,  al  Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  per  le  esigenze
connesse allo svolgimento delle attivita' di cui all'art.  11,  sulla
base dei criteri di cui al comma 2»; 
  Visto il comma 7 del citato art. 12 del decreto legislativo n.  177
del 2016, secondo il quale, qualora successivamente ai  provvedimenti
di assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, dello  stesso
art. 12, il numero  delle  unita'  di  personale  trasferito  risulti
inferiore  alle  dotazioni  organiche  determinate   ai   sensi   del
precedente comma 1, si puo'  ricorrere,  tra  l'altro,  alle  risorse
finanziarie  corrispondenti  alle  facolta'  assunzionali  del  Corpo
forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate,
al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma  1
del medesimo art. 12, la cui ripartizione e' effettuata  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  i  ministri
interessati»; 
  Visto il  successivo  comma  8  del  citato  art.  12  del  decreto
legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone che «Le  residue  quote
delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1,
eventualmente non interessate dall'applicazione  del  comma  7,  sono
rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal  servizio
del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6»; 
  Visto il successivo comma 10  del  medesimo  art.  12  del  decreto
legislativo n. 177 del  2016,  secondo  cui  «Fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a), numero 3) della legge,  le
risorse finanziarie, corrispondenti alle  facolta'  assunzionali  del
Corpo forestale dello Stato non impiegate per le finalita' di cui  al
comma 7, lettera a) (...) sono destinati, nella  misura  del  50  per
cento, all'attuazione  della  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  a),  numero  1)  della
legge»; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, secondo per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato, nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente a una spesa pari  a  quella
relativa al  personale  cessato  dal  servizio  nel  corso  dell'anno
precedente e per un numero di unita' non superiore a  quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'
assunzionale e' fissata nella misura  del  venti  per  cento  per  il
triennio 2012-2014, del cinquanta per  cento  nell'anno  2015  e  del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016; 
  Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale, nel fissare il  regime  di  turn-over  applicabile  ad  alcune
pubbliche amministrazioni, stabilisce,  all'ultimo  periodo,  che  ai
Corpi di polizia,  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
comparto della scuola e alle universita' si applica la  normativa  di
settore; 
  Visto l'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 90 del  2014,  secondo
cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'art.  3,  comma  1  del
medesimo  decreto-legge,  sono  autorizzate  con  il  decreto  e   le
procedure di cui all'art. 35, comma  4  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,   previa   richiesta   delle   amministrazioni
interessate,  predisposta  sulla  base   della   programmazione   del
fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri; 
  Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo
n.  165  del  2001,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  10   del
decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e finanze, sono  autorizzati  l'avvio  delle  procedure
concorsuali  e   le   relative   assunzioni   del   personale   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
dicembre  2010,  recante  «Autorizzazione  ad  assumere   unita'   di
personale per le esigenze del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e  del
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  2  febbraio
2011, n. 26, le  successive  richieste  di  rimodulazione  del  Corpo
forestale dello Stato ed il resoconto delle  disponibilita'  residue,
in   relazione    alle    assunzioni    effettivamente    realizzate,
corrispondenti a zero unita', come comunicato  dal  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e  con  e-mail
del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
ottobre 2011, recante «Autorizzazione ad assumere unita' di personale
per le esigenze dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, della Polizia di  Stato,  del  Corpo  forestale  dello
Stato e della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e  successive
modificazioni ed integrazioni», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
30 dicembre 2011, n. 303, le successive  richieste  di  rimodulazione
del Corpo forestale dello Stato ed il resoconto delle  disponibilita'
residue, in  relazione  alle  assunzioni  effettivamente  realizzate,
corrispondenti a centonovantuno unita', per un valore finanziario  di
euro 11.828.858,31, come comunicato dal  Comando  generale  dell'Arma
dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017  e  con  e-mail  del  1°
marzo 2017 e del 24 maggio 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
gennaio 2013, recante «Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'art.
66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  in  favore
dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2013,  n.  85,  le
successive richieste di rimodulazione del Corpo forestale dello Stato
ed il resoconto  delle  disponibilita'  residue,  in  relazione  alle
assunzioni  effettive  realizzate,  corrispondenti  a   quarantasette
unita',  per  un  valore  finanziario  di  euro  2.711.822,26,   come
comunicato dal Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  con  nota
del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e  del  24  maggio
2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
settembre 2013, recante «Autorizzazione a bandire,  per  il  triennio
2013-2015, procedure di reclutamento per il Ministero dell'interno  -
Dipartimento vigili del fuoco, ai sensi dell'art.  35,  comma  4  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzazione ad assumere
a tempo indeterminato -  anno  2013  -  per  le  amministrazioni  del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, autorizzazione ad assumere - anno 2013 - ai  sensi  dell'art.
1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2013, n. 267, le  successive
richieste di rimodulazione del Corpo  forestale  dello  Stato  ed  il
resoconto delle disponibilita' residue che, in assenza di  assunzioni
effettivamente  realizzate,  corrispondono  al   valore   di   quanto
complessivamente autorizzato, ovvero centotrentatre' unita',  per  un
valore finanziario di euro 8.519.084,00, come comunicato dal  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con
e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
settembre  2014,  recante  «Autorizzazione  a  bandire  procedure  di
reclutamento in favore del  comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 35,  comma  4  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' autorizzazione  ad
assumere a tempo indeterminato per l'anno 2014,  ai  sensi  dell'art.
66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  dell'art.  1,
commi 89, 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 1,
comma 464 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2014, n. 256 e il  resoconto  delle
disponibilita' residue che, in assenza di  assunzioni  effettivamente
realizzate,  corrispondono  al  valore  di  quanto   complessivamente
autorizzato ovvero novantasette unita', per un valore finanziario  di
euro 4.575.365,32, come comunicato dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail  del  1°  marzo
2017 e del 24 maggio 2017; 
  Vista la gia' citata nota del 16 gennaio 2017 del Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri e le e-mail del 1°  marzo  2017  e  del  24
maggio 2017 che danno conto, oltre che delle disponibilita' residue a
valere sulle facolta' di assunzione  gia'  autorizzate,  anche  delle
cessazioni del personale del Corpo forestale intervenute  negli  anni
2014, 2015 e 2016, al fine di definire le corrispondenti facolta'  di
assunzione  del  medesimo  Corpo   che   costituiranno   oggetto   di
autorizzazione del presente provvedimento; 
  Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2 del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, prevedendo conseguentemente che il termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di
cui all'art. 3, comma 102 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni, e all'art. 66, commi 9-bis,  13,  13-bis  e
14, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2017  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 5 del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 15, prevedendo conseguentemente che il termine  per
procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato,
autorizzate ai sensi dell'art. 1, comma 91 della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, prevedendo conseguentemente che, fermo restando
quanto previsto dall'art. 1, comma 227 della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014 e 2015, previste dall'art. 3, commi 1 e 2 del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114,  e  dall'art.  66,  commi  9-bis  e  13-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al  31  dicembre  2017  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2017; 
  Visto il medesimo comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, che ha apportato modifiche  all'art.  1,  comma  4  del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  27  febbraio  2015,  n.  11,  prevedendo
conseguentemente che il termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato, autorizzate ai  sensi  dell'art.  1,
comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  prorogato  al  31
dicembre 2017; 
  Viste le note con le quali  le  amministrazioni  interessate  hanno
richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo  indeterminato  unita'
di personale per compensare il mancato transito  di  unita'  rispetto
alla tabella di cui all'art. 12 del decreto legislativo  n.  177  del
2016; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a)  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulla documentazione
pervenuta e sulle predette richieste; 
  Considerato che alla luce dell'istruttoria svolta non si verificano
le condizioni previste dal successivo comma 8 del citato art. 12  del
decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone che «Le residue
quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A  di  cui  al
comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7,
sono rese indisponibili sino  al  verificarsi  della  cessazione  dal
servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6»; 
  Vista la nota del Gabinetto del Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione del 2 agosto 2017, n. 44946, con la quale
si chiede di acquisire, sul presente schema di decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  il  prescritto  parere  dei  Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'interno; 
  Acquisiti   i   prescritti   pareri   favorevoli   del    Ministero
dell'economia e delle finanze con  nota  del  6  settembre  2017,  n.
17278, del Ministero della difesa con nota  del  7  agosto  2017,  n.
31227, del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
con nota del 2 ottobre 2017, n. 11561 e  del  Ministero  dell'interno
con nota dell'11 agosto 2017, n. 52691; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  onorevole  dott.ssa
Maria Anna Madia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate 
 
  1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 12  del  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 177 e per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3 del
presente decreto, sono: 
    a) autorizzate, le facolta'  di  assunzione  relative  agli  anni
2015, 2016 e 2017, corrispondenti alle cessazioni del  personale  del
Corpo forestale dello  Stato  riferite,  rispettivamente,  agli  anni
2014, 2015 e 2016, secondo il  dettaglio  indicato  nella  sezione  A
dell'allegata  tabella  1,  che  e'  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    b) definite le facolta' assunzionali residue del Corpo  forestale
dello Stato,  autorizzate  secondo  la  legislazione  vigente  e  non
esercitate,  secondo  il   dettaglio   indicato   nella   sezione   B
dell'allegata tabella 1; 
    c) calcolate, secondo  quanto  indicato  nella  sezione  C  della
medesima  tabella   1,   l'ammontare   delle   risorse   finanziarie,
corrispondenti a quanto previsto nella nota alla tabella A di cui  al
comma 1 del medesimo art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016,
da detrarre rispetto alle risorse derivanti dalle lettere a) e b); 
    d) determinate le finali risorse finanziarie  a  regime  pari  ad
euro 50.139.905,01, nel limite capitario di  ottocentocinquantacinque
unita' di personale, corrispondenti alle facolta' di  assunzione  del
Corpo forestale dello  Stato  previste  a  legislazione  vigente  non
esercitate, detratte quelle di cui alla lettera c).