Art. 2 1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.