Art. 2 
 
  1. Le amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per
unita' di  personale  appartenenti  a  categorie  e  professionalita'
diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto,  fermo
restando i limiti previsti nelle tabelle allegate,  possono  avanzare
richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica,  Ufficio  per
l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
IGOP.