Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle more dell'adeguamento delle procedure autorizzative alle disposizioni in esso contenute, i competenti Enti territoriali non possono richiedere documentazione diversa o ulteriore rispetto a quella prevista dagli articoli 1 e 2. 2. Qualora l'infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovra' essere prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente. 3. Sono fatte salve le procedure di richiesta di autorizzazione gia' avviate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.