Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche nelle more dell'adeguamento delle procedure
autorizzative alle disposizioni in esso contenute, i competenti Enti
territoriali non possono richiedere documentazione diversa o
ulteriore rispetto a quella prevista dagli articoli 1 e 2.
2. Qualora l'infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad
energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovra' essere
prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale,
regionale e/o locale speciale vigente.
3. Sono fatte salve le procedure di richiesta di autorizzazione
gia' avviate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.