Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  anche   nelle   more   dell'adeguamento   delle   procedure
autorizzative alle disposizioni in esso contenute, i competenti  Enti
territoriali  non  possono  richiedere   documentazione   diversa   o
ulteriore rispetto a quella prevista dagli articoli 1 e 2. 
  2. Qualora l'infrastruttura di ricarica per veicoli  alimentati  ad
energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovra'  essere
prodotta  la  documentazione  richiesta  dalla  normativa  nazionale,
regionale e/o locale speciale vigente. 
  3. Sono fatte salve le procedure  di  richiesta  di  autorizzazione
gia' avviate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.