Art. 2 
 
 
                  Criteri di selezione dei progetti 
 
  1. Le proposte progettuali favoriscono la  realizzazione  di  nuovi
edifici scolastici innovativi  dal  punto  di  vista  architettonico,
impiantistico,  tecnologico,  dell'efficienza  energetica   e   della
sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati  dalla  presenza
di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. 
  2. Le regioni tengono altresi' conto dei seguenti criteri: 
    a) utilizzo delle risorse esclusivamente per  la  costruzione  di
nuove scuole in un'area che sia nella piena disponibilita'  dell'ente
locale  e  urbanisticamente  consona  all'edificazione,   libera   da
vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare  motivo
di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di
eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva; 
    b) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto
della popolazione  scolastica  interessata  dalla  proposta,  nonche'
degli obiettivi di  razionalizzazione  della  rete  scolastica  e  di
accorpamento o aggregazione di piu' sedi scolastiche esistenti; 
    c) disponibilita' dell'ente a promuovere, con la nuova scuola, la
riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica attraverso strutture
che garantiscano lo svolgimento di attivita' dirette ad assicurare un
utilizzo  esteso  delle  dotazioni  scolastiche  (quali  biblioteche,
palestre, auditorium, spazi  comuni  di  condivisione,  laboratori  e
altro), nonche' a garantire un'ampia apertura  e  coinvolgimento  del
territorio,  anche  attraverso  processi  di  riqualificazione  e  di
partecipazione alla progettazione dello stesso; 
    d) livello di innovazione didattica  che  si  intende  promuovere
nella nuova scuola, anche  attraverso  la  sperimentazione  di  nuovi
ambienti e modelli di apprendimento; 
    e) affidamento della  progettazione  prioritariamente  attraverso
concorsi di architettura; 
    f) ulteriori criteri definiti  a  livello  regionale  sulla  base
delle proprie specificita' territoriali.