IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti  di  Stato
nei settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27 concernente, tra l'altro
gli aiuti per i capi animali morti  negli  allevamenti  zootecnici  e
l'articolo 28, concernente gli  aiuti  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole  e,  in
particolare, l'articolo  4  che  stabilisce  procedure,  modalita'  e
termini  per  l'adozione  del  piano  assicurativo  agricolo  annuale
sentite le proposte di apposita Commissione tecnica; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  Reg.ne  Provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo  n.  102/04
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.42104 (2015/XA); 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte
dei conti in data 11 febbraio 2015,  foglio  n.  372,  relativo  alla
semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in  particolare
il Capo  III  riguardante  la  gestione  dei  rischio,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  30  dicembre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 15  febbraio  2016,  n.  38,  con  il  quale  e'  stato
approvato il piano assicurativo agricolo 2017; 
  Visto il decreto 23 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 105 dell'8 maggio 2017, con il quale  ad  integrazione  del  piano
assicurativo  agricolo  2017  sono  state   ampliate   le   coperture
assicurative agevolate con polizze sperimentali; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  2014-2020
approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015)8312  del
20  novembre  2015,  cosi'  come  risultante   dall'ultima   modifica
approvata con decisione della Commissione C(2017) 5670 dell'8  agosto
2017,  ed  in  particolare  la  sottomisura  17.1  assicurazione  del
raccolto, degli animali e delle piante; 
  Tenuto conto che  nell'ambito  del  citato  Programma  di  Sviluppo
Rurale Nazionale, la Direzione generale  dello  sviluppo  rurale  del
Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali -
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale - e' designata quale Autorita' di gestione, ai  sensi
dell'art. 1, comma 4, del  decreto  ministeriale  13  febbraio  2014,
recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non  generali  del
Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonche' dei  relativi
compiti; 
  Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo
in attuazione, tra l'altro,  dell'articolo  49  -  assicurazione  del
raccolto  -  del  Regolamento  (UE)  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013; 
  Considerato  il  Piano  Assicurativo  Individuale  (PAI)   di   cui
all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e
s.m.i.; 
  Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte,
della Regione  Liguria,  della  Regione  Lombardia,  della  Provincia
autonoma di  Trento,  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  della
Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia  Giulia,  della  Regione
Lazio, della Regione  Abruzzo,  della  Regione  Basilicata,  e  della
Regione Sardegna; 
  Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico  da
parte degli organismi  collettivi  di  difesa,  delle  organizzazioni
professionali agricole e dell'associazione nazionale fra  le  imprese
assicuratrici - ANIA; 
  Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano  la  funzione  di
indirizzo del piano verso gli obiettivi  del  Programma  di  sviluppo
rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei
rischi delle imprese agricole che favoriscono  un  ampliamento  delle
imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e
settoriale; 
  Considerato che e' in corso la modifica  delle  regole  finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 26 ottobre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Produzioni, allevamenti, strutture, 
                   rischi e garanzie assicurabili 
 
  1.  Ai  fini  della  copertura  assicurativa  dei  rischi  agricoli
sull'intero territorio  nazionale  per  l'anno  2018,  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche,  in
attuazione dell'articolo 37 del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  e
dell'articolo 49 del regolamento (UE) n.  1308/2013,  si  considerano
assicurabili le produzioni  vegetali,  le  strutture  aziendali,  gli
allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato
1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.