Art. 2 Determinazione dei valori assicurabili 1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004. 2. I valori assicurabili delle produzioni devono essere calcolati applicando i prezzi unitari di cui al comma 1 alla produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 37, del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.