Art. 3 
 
                Combinazioni dei rischi assicurabili 
 
  1.  Le  tipologie  colturali  delle  produzioni  vegetali  indicate
nell'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze  agevolate  sono
individuate nell'allegato 2 al presente decreto. 
  2.  Le  coperture  assicurative  che  coprono   la   mancata   resa
(quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono
avere le seguenti combinazioni: 
    a)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2 (avversita' catastrofali  +  avversita'  di
frequenza + avversita' accessorie); 
    b)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.1  (avversita'  catastrofali)  e  almeno  1
avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza); 
    c)  polizze  che  coprono  almeno  3  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita'  di  frequenza  e  avversita'
accessorie); 
    d)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.1. (avversita' catastrofali); 
    e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 5; 
    f) polizze che coprono 2 delle avversita'  elencate  all'allegato
1, punto 1.2.2.1. 
  3. Con le stesse polizze che assicurano le avversita'  atmosferiche
con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati  anche  i
danni da fitopatie e attacchi  parassitari  elencati  all'allegato  1
punti 1.5 e 1.6, purche' siano  conformi  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, all'articolo 37 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche
all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013. 
  4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere  una  soglia  di  danno
superiore al 30% da applicare sull'intera produzione  assicurata  per
Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno
di  cui  al  successivo  articolo  5,  comma  4,   lettera   b).   La
quantificazione del danno dovra' essere valutata con  riferimento  al
momento della raccolta come differenza  tra  resa  effettiva  e  resa
assicurata tenendo conto anche della eventuale  compromissione  della
qualita'. 
  5.  L'eccezionalita'  dell'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
calamita' naturale, come definita ai sensi dell'articolo 2  comma  16
del regolamento (UE) n. 702/2014, si  intende  comunque  riconosciuta
nei casi in cui il perito che deve stimare  il  danno  a  seguito  di
denuncia di sinistro da  parte  dell'assicurato,  verificati  i  dati
meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso  di
causalita' tra evento/i e i danni, anche su  appezzamenti  limitrofi,
si accerta che il  danno  abbia  superato  il  30%  della  produzione
dell'agricoltore. 
  6. In via sperimentale, solo per il prodotto  frumento  cosi'  come
definito all'allegato 1.1 del presente  decreto,  la  quantificazione
del danno puo' tenere conto anche di eventuali variazioni negative di
prezzo. 
  7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con  polizze
in cui  sono  comprese  tutte  le  avversita'  obbligatorie  elencate
all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le  avversita'
facoltative previste nel medesimo allegato. 
  8. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono  assicurabili
unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause  di  morte
da epizoozie elencate all'allegato  1,  punto  1.7,  sempre  che  non
risarciti da altri interventi  comunitari  o  nazionali.  Le  polizze
possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 
  9. Le produzioni zootecniche per la  copertura  mancato  reddito  e
abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in  cui
sono comprese tutte le  epizoozie  obbligatorie  per  singola  specie
assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o  in  parte  quelle
facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato  1,
da punto 1.7.1 a 1.7.7. 
  10. Le produzioni zootecniche assicurate per  la  garanzia  mancato
reddito di cui all'allegato 1 punto  1.8  possono  coprire  anche  le
diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per  le  aree
perifocali. 
  11. La copertura assicurativa deve essere riferita all'intero ciclo
produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o
all'anno solare. 
  12.  La  copertura  assicurativa  per  singolo  beneficiario   deve
comprendere: 
    a.  L'intera  produzione  per  ciascuna  tipologia  di   prodotto
vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio
comunale; 
    b. L'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile  dalla  stessa
per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 punto 1.7  allevata
all'interno di un territorio comunale; 
    c. Le intere superfici occupate  dalle  strutture  aziendali  per
ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3,  all'interno  di
un territorio comunale. 
  13. Per la copertura di ciascuna tipologia di  rischio  di  cui  ai
commi  2  e   3   (avversita'   atmosferiche,   fitopatie,   attacchi
parassitari),  ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare   lo
strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu'
polizze ovvero di piu' certificati di adesione a  polizze  collettive
per ogni piano assicurativo individuale; in ogni caso,  ai  fini  del
risarcimento in caso di danno, la soglia deve  essere  calcolata  per
l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.