Art. 3 Combinazioni dei rischi assicurabili 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali indicate nell'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate sono individuate nell'allegato 2 al presente decreto. 2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni: a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie); b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza); c) polizze che coprono almeno 3 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita' di frequenza e avversita' accessorie); d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1. (avversita' catastrofali); e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 5; f) polizze che coprono 2 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1. 3. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purche' siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013. 4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo articolo 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. 5. L'eccezionalita' dell'avversita' atmosferica assimilabile a calamita' naturale, come definita ai sensi dell'articolo 2 comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore. 6. In via sperimentale, solo per il prodotto frumento cosi' come definito all'allegato 1.1 del presente decreto, la quantificazione del danno puo' tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo. 7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversita' facoltative previste nel medesimo allegato. 8. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 9. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7. 10. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali. 11. La copertura assicurativa deve essere riferita all'intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all'anno solare. 12. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere: a. L'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio comunale; b. L'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 punto 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale; c. Le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale. 13. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversita' atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale; in ogni caso, ai fini del risarcimento in caso di danno, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.