Art. 5 Determinazione della spesa ammessa al contributo, delle aliquote massime concedibili e del contributo. 1. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati con i dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza. 2. Le definizioni delle avversita' atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 4 al presente decreto. 3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara' determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. 4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, calcolata secondo quanto previsto nell'allegato 3 al presente decreto, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti: a) polizze con soglia di danno, relative a: 1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a), b), c), d), e), e comma 3: fino al 65% della spesa ammessa; 2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa; 3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa; 4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa; 5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa; 6) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f): fino al 60% della spesa ammessa; b) polizze senza soglia di danno, relative a: 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. 5. A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e per effetto delle stesse, la soglia minima di danno e l'aliquota massima di aiuto indicata al comma 4, lett. a), punti da 1 a 4, sono adeguate, automaticamente, ai valori ivi previsti.