Art. 6 Termini di sottoscrizione delle polizze 1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre; f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 2. Nel caso in cui non e' possibile rispettare i termini di cui al comma 1 e tale situazione non e' imputabile alle parti interessate, con decreto direttoriale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.