Art. 6 
 
               Termini di sottoscrizione delle polizze 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative
singole ed i certificati per  le  polizze  collettive  devono  essere
sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce  la
campagna assicurativa, di seguito indicate: 
    a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; 
    b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; 
    c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio; 
    d)  per  le  colture  a  ciclo  estivo,  di   secondo   raccolto,
trapiantate entro il 15 luglio; 
    e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche
entro il 31 ottobre; 
    f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle  lettere
c)  e  d)  seminate  o  trapiantate  successivamente  alle   scadenze
indicate, entro la scadenza successiva. 
  2. Nel caso in cui non e' possibile rispettare i termini di cui  al
comma 1 e tale situazione non e' imputabile alle  parti  interessate,
con decreto direttoriale gli stessi possono essere differiti  per  il
tempo  strettamente  necessario  a  consentire  agli  agricoltori  la
stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro  che
aderiscono a polizze collettive.