Art. 2 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  agli
atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,
alle  scritture  private  autenticate  e  a  quelle  non  autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni  apertesi  ed  alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018. 
 
    Roma, 20 dicembre 2017 
 
                     Il direttore generale delle finanze: Lapecorella 
 
Il ragioniere generale dello Stato: Franco