Art. 3 
 
  1. Al termine del primo triennio di attivita' l'ANVUR procede  alla
verifica  dell'attivita'  dell'Universita',  valutando  altresi'   la
sostenibilita'  complessiva  dell'offerta  formativa   attivata.   Al
termine del primo quinquennio, l'ANVUR procede  alla  verifica  della
completa realizzazione del progetto formativo ai fini della  conferma
dell'accreditamento iniziale e  dell'accreditamento  periodico  della
sede e dei corsi. 
  2. La concessione, ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale  e
periodico della sede e dei  corsi  di  studio  vengono  disposti  con
decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR. La durata massima
dell'accreditamento periodico e' di 5 anni per la sede e  di  3  anni
per i corsi di studio. La durata dell'accreditamento  periodico  puo'
essere ridotta in relazione alle criticita' emerse  a  seguito  delle
attivita' di verifica e di monitoraggio secondo quanto  previsto  dal
decreto  ministeriale  n.   987/2016   e   successive   modifiche   e
integrazioni. 
  3. Dall'istituzione dell'Universita' non possono derivare  oneri  a
carico dello Stato. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio centrale
di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile,  ed
e'  successivamente  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 novembre 2017 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 2953