Art. 3 1. Al termine del primo triennio di attivita' l'ANVUR procede alla verifica dell'attivita' dell'Universita', valutando altresi' la sostenibilita' complessiva dell'offerta formativa attivata. Al termine del primo quinquennio, l'ANVUR procede alla verifica della completa realizzazione del progetto formativo ai fini della conferma dell'accreditamento iniziale e dell'accreditamento periodico della sede e dei corsi. 2. La concessione, ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale e periodico della sede e dei corsi di studio vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR. La durata massima dell'accreditamento periodico e' di 5 anni per la sede e di 3 anni per i corsi di studio. La durata dell'accreditamento periodico puo' essere ridotta in relazione alle criticita' emerse a seguito delle attivita' di verifica e di monitoraggio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 987/2016 e successive modifiche e integrazioni. 3. Dall'istituzione dell'Universita' non possono derivare oneri a carico dello Stato. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2017 Il Ministro: Fedeli Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2953