Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto, l'espressione: 
    a) Contante: indica il contante, come definito all'articolo 1 del
decreto legislativo n. 170 del 21 maggio 2004; 
    b) Controparti in strumenti derivati: controparti con le quali e'
stato stipulato un contratto quadro per l'operativita' in derivati; 
    c)  Contratto  quadro  per  l'operativita'  in  derivati:  indica
ciascun contratto quadro destinato a disciplinare  l'operativita'  in
derivati  tra  la  Repubblica  Italiana  e  le  proprie  controparti,
stipulato sulla base dei  modelli  contrattuali  piu'  diffusi  nella
prassi commerciale internazionale, come pubblicati  dalle  principali
associazioni  di  operatori  del  settore,  ivi  inclusi,  a   titolo
esemplificativo, i contratti stipulati nella forma  dell'ISDA  Master
Agreement (versione 1992 o 2002), pubblicato dall'International Swaps
and Derivatives Association (ISDA); 
    d) Contratto di garanzia: indica il  contratto  con  cui  vengono
regolati i termini e le condizioni per la  reciproca  prestazione  di
garanzia in relazione alle operazioni garantite; 
    e) Conti designati indicano: 
      (i) i conti di Tesoreria di cui all'articolo 3,  comma  1  bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
recante  il   "Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di debito pubblico"; 
      (ii) altri conti e depositi appositamente costituiti presso  il
sistema bancario ed intestati  al  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze utilizzati per  la  movimentazione  della  garanzia,  sia  in
titoli di Stato che in forma di somme liquide; 
      (iii) altri conti e depositi appositamente costituiti presso il
sistema bancario ed intestati alle  singole  controparti,  utilizzati
per la movimentazione della garanzia, sia in titoli di Stato  che  in
forma di somme liquide; 
    f) Decreto Cornice: indica il decreto  ministeriale  da  emanarsi
annualmente ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 30 dicembre  2003  n.
398; 
    g) Esposizione: indica, relativamente  a  ciascuna  parte  di  un
contratto  quadro  per  l'operativita'  in  derivati,  l'importo,  se
positivo, che risulterebbe dovuto a tale  parte,  in  conformita'  ai
termini del contratto quadro per l'operativita' in  derivati,  se  le
sole operazioni garantite fossero risolte anticipatamente nel  giorno
e nell'ora stabiliti nel contratto di garanzia con  riferimento  alla
data in cui l'esposizione e' calcolata; 
    h) Operazioni garantite: indica  le  operazioni  in  derivati,  a
valere  su  un  contratto  quadro  per  l'operativita'  in  derivati,
assoggettate a un contratto di garanzia; 
    i) Operazioni preesistenti: indica  le  operazioni  in  strumenti
derivati, stipulate anteriormente alla data di efficacia dell'accordo
di garanzia, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b; 
    j) Margine di garanzia: indica l'insieme degli attivi  costituiti
in garanzia ai sensi di un contratto di garanzia; 
    k) ECAI: indica un'agenzia esterna di valutazione del  merito  di
credito,  come  definita  all'articolo  4  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; 
    l) Tesoro: indica il Dipartimento del Tesoro.