Art. 2 Definizioni 1. Nel presente decreto, l'espressione: a) Contante: indica il contante, come definito all'articolo 1 del decreto legislativo n. 170 del 21 maggio 2004; b) Controparti in strumenti derivati: controparti con le quali e' stato stipulato un contratto quadro per l'operativita' in derivati; c) Contratto quadro per l'operativita' in derivati: indica ciascun contratto quadro destinato a disciplinare l'operativita' in derivati tra la Repubblica Italiana e le proprie controparti, stipulato sulla base dei modelli contrattuali piu' diffusi nella prassi commerciale internazionale, come pubblicati dalle principali associazioni di operatori del settore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i contratti stipulati nella forma dell'ISDA Master Agreement (versione 1992 o 2002), pubblicato dall'International Swaps and Derivatives Association (ISDA); d) Contratto di garanzia: indica il contratto con cui vengono regolati i termini e le condizioni per la reciproca prestazione di garanzia in relazione alle operazioni garantite; e) Conti designati indicano: (i) i conti di Tesoreria di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico"; (ii) altri conti e depositi appositamente costituiti presso il sistema bancario ed intestati al Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzati per la movimentazione della garanzia, sia in titoli di Stato che in forma di somme liquide; (iii) altri conti e depositi appositamente costituiti presso il sistema bancario ed intestati alle singole controparti, utilizzati per la movimentazione della garanzia, sia in titoli di Stato che in forma di somme liquide; f) Decreto Cornice: indica il decreto ministeriale da emanarsi annualmente ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398; g) Esposizione: indica, relativamente a ciascuna parte di un contratto quadro per l'operativita' in derivati, l'importo, se positivo, che risulterebbe dovuto a tale parte, in conformita' ai termini del contratto quadro per l'operativita' in derivati, se le sole operazioni garantite fossero risolte anticipatamente nel giorno e nell'ora stabiliti nel contratto di garanzia con riferimento alla data in cui l'esposizione e' calcolata; h) Operazioni garantite: indica le operazioni in derivati, a valere su un contratto quadro per l'operativita' in derivati, assoggettate a un contratto di garanzia; i) Operazioni preesistenti: indica le operazioni in strumenti derivati, stipulate anteriormente alla data di efficacia dell'accordo di garanzia, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b; j) Margine di garanzia: indica l'insieme degli attivi costituiti in garanzia ai sensi di un contratto di garanzia; k) ECAI: indica un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito, come definita all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; l) Tesoro: indica il Dipartimento del Tesoro.