Art. 4 Requisiti del margine in titoli 1. I titoli di Stato di Paesi dell'area euro, denominati in euro, che possono costituire il margine di garanzia devono essere depositati sui conti designati e soddisfare tutti i requisiti seguenti: i. la remunerazione associata al titolo deve essere determinata in ragione di un tasso di interesse fisso, variabile, indicizzato all'inflazione ovvero potra' trattarsi di un titolo c.d. zero coupon; ii. il titolo deve essere negoziato in uno dei sistemi multilaterali, aventi sede nell'Unione Europea e definiti all'art.4 comma 1 punto 19 della direttiva 2014/65/UD (MIFID II), vale a dire: - un mercato regolamentato, di cui al punto 21 del citato articolo 4; - un sistema multilaterale di negoziazione, di cui al punto 22 del citato articolo 4; - un sistema organizzato di negoziazione, di cui al punto 23 del citato articolo 4; iii. il titolo deve essere stato emesso da uno Stato sovrano, dotato di almeno un rating di una ECAI, tra quelle riconosciute dalla BCE nell'ambito della gestione del collaterale nelle operazioni di politica monetaria, non inferiore a quello della Repubblica italiana; iv. il diritto al rimborso del titolo e il diritto al pagamento delle relative cedole non devono essere subordinati rispetto ai crediti non subordinati vantati nei confronti dell'emittente.