Art. 4 
 
 
                   Requisiti del margine in titoli 
 
  1. I titoli di Stato di Paesi dell'area euro, denominati  in  euro,
che  possono  costituire  il  margine  di  garanzia   devono   essere
depositati  sui  conti  designati  e  soddisfare  tutti  i  requisiti
seguenti: 
    i. la remunerazione associata al titolo deve  essere  determinata
in ragione di un tasso di  interesse  fisso,  variabile,  indicizzato
all'inflazione ovvero potra' trattarsi di un titolo c.d. zero coupon; 
    ii.  il  titolo  deve  essere  negoziato  in  uno   dei   sistemi
multilaterali, aventi sede nell'Unione Europea e  definiti  all'art.4
comma 1 punto 19 della direttiva 2014/65/UD (MIFID II), vale a dire: 
      - un mercato regolamentato, di  cui  al  punto  21  del  citato
articolo 4; 
      - un sistema multilaterale di negoziazione, di cui al punto  22
del citato articolo 4; 
      - un sistema organizzato di negoziazione, di cui  al  punto  23
del citato articolo 4; 
    iii. il titolo deve essere stato emesso  da  uno  Stato  sovrano,
dotato di almeno un rating di una ECAI, tra quelle riconosciute dalla
BCE nell'ambito della gestione del collaterale  nelle  operazioni  di
politica monetaria, non inferiore a quello della Repubblica italiana; 
    iv. il diritto al rimborso del titolo e il diritto  al  pagamento
delle relative cedole  non  devono  essere  subordinati  rispetto  ai
crediti non subordinati vantati nei confronti dell'emittente.