Art. 6 
 
 
         Operazioni derivate oggetto di accordi di garanzia 
 
  1.  Possono  costituire  operazioni  garantite  nell'ambito  di  un
accordo di garanzia: 
    a) le  operazioni  stipulate  successivamente  alla  stipulazione
dell'accordo di garanzia; 
    b)  le  operazioni  preesistenti,  individuate  dal   Tesoro,   a
condizione che le stesse siano state sottoscritte con controparti  in
strumenti derivati per  le  quali  l'esposizione  riconducibile  alla
totalita' delle posizioni in strumenti derivati  in  essere  sia  non
inferiore alla soglia  di  esposizione  individuata  nell'ambito  del
Decreto Cornice, e all'ulteriore condizione che il Tesoro registri un
beneficio  economico  in  conseguenza  dell'assoggettamento   della/e
operazione/i in questione all'accordo di garanzia. 
  2. Il beneficio dovra' essere un  importo  che  la  controparte  in
strumenti derivati si impegna  a  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato  al  momento  dell'assoggettamento  della/e  operazione/i
preesistente/i all'accordo di garanzia. Affinche' la  controparte  in
strumenti derivati possa usufruire della prestazione del  margine  di
garanzia  anche  in  relazione  ad  operazioni   preesistenti,   tale
beneficio dovra' essere stato  ritenuto  congruo  dal  Tesoro,  anche
sulla base della valutazione del contenuto specifico  delle  clausole
contrattuali che dovranno essere state concordate con la  controparte
di volta in volta interessata, a  partire  dai  modelli  contrattuali
predisposti dal Tesoro e disciplinanti le  modalita'  di  prestazione
del margine di garanzia in relazione a tali operazioni preesistenti. 
  3. Gli accordi di  garanzia  contratti  dal  Tesoro  devono  essere
compatibili con i  vincoli  che  vengono  posti  alla  liquidita'  di
tesoreria con i suddetti accordi  e  con  le  esigenze  contabili  di
bilancio e  di  finanza  pubblica,  e  tenere  conto  della  prevista
evoluzione dell'esposizione  derivante  dalle  operazioni  sottoposte
all'accordo. 
  4. Le risorse statali destinate alla  prestazione  del  margine  di
garanzia in relazione alle operazioni preesistenti saranno  ripartite
tra le controparti individuate in conformita' al comma 1, lettera  b,
secondo modalita' da determinarsi a cura dei  competenti  uffici  del
Tesoro. 
  5. Ogni altra posizione preesistente  potra'  essere  sottoposta  a
garanzia, a prescindere dal criterio su individuato, con ulteriore  e
motivato decreto ministeriale.