Art. 6 Operazioni derivate oggetto di accordi di garanzia 1. Possono costituire operazioni garantite nell'ambito di un accordo di garanzia: a) le operazioni stipulate successivamente alla stipulazione dell'accordo di garanzia; b) le operazioni preesistenti, individuate dal Tesoro, a condizione che le stesse siano state sottoscritte con controparti in strumenti derivati per le quali l'esposizione riconducibile alla totalita' delle posizioni in strumenti derivati in essere sia non inferiore alla soglia di esposizione individuata nell'ambito del Decreto Cornice, e all'ulteriore condizione che il Tesoro registri un beneficio economico in conseguenza dell'assoggettamento della/e operazione/i in questione all'accordo di garanzia. 2. Il beneficio dovra' essere un importo che la controparte in strumenti derivati si impegna a versare all'entrata del bilancio dello Stato al momento dell'assoggettamento della/e operazione/i preesistente/i all'accordo di garanzia. Affinche' la controparte in strumenti derivati possa usufruire della prestazione del margine di garanzia anche in relazione ad operazioni preesistenti, tale beneficio dovra' essere stato ritenuto congruo dal Tesoro, anche sulla base della valutazione del contenuto specifico delle clausole contrattuali che dovranno essere state concordate con la controparte di volta in volta interessata, a partire dai modelli contrattuali predisposti dal Tesoro e disciplinanti le modalita' di prestazione del margine di garanzia in relazione a tali operazioni preesistenti. 3. Gli accordi di garanzia contratti dal Tesoro devono essere compatibili con i vincoli che vengono posti alla liquidita' di tesoreria con i suddetti accordi e con le esigenze contabili di bilancio e di finanza pubblica, e tenere conto della prevista evoluzione dell'esposizione derivante dalle operazioni sottoposte all'accordo. 4. Le risorse statali destinate alla prestazione del margine di garanzia in relazione alle operazioni preesistenti saranno ripartite tra le controparti individuate in conformita' al comma 1, lettera b, secondo modalita' da determinarsi a cura dei competenti uffici del Tesoro. 5. Ogni altra posizione preesistente potra' essere sottoposta a garanzia, a prescindere dal criterio su individuato, con ulteriore e motivato decreto ministeriale.