Art. 7 
 
 
          Stipula ed approvazione degli accordi di garanzia 
 
  1.  Gli  accordi  di  garanzia  saranno  disciplinati  dalla  legge
italiana con giurisdizione esclusiva delle corti italiane. 
  2. Gli accordi di garanzia sono stipulati, per  conto  del  Tesoro,
dal Dirigente generale capo della Direzione seconda del  Dipartimento
del Tesoro ed  approvati  con  decreto  dal  direttore  generale  del
Tesoro. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
     Roma, 20 dicembre 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan