Art. 7 Stipula ed approvazione degli accordi di garanzia 1. Gli accordi di garanzia saranno disciplinati dalla legge italiana con giurisdizione esclusiva delle corti italiane. 2. Gli accordi di garanzia sono stipulati, per conto del Tesoro, dal Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro ed approvati con decreto dal direttore generale del Tesoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2017 Il Ministro: Padoan