IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute 17  novembre  2016  e  31
gennaio 2017, con cui il prof.  Mario  Giovanni  Melazzini  e'  stato
rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del richiamato decreto-legge 21 ottobre 1996 n.
536; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Vista la determinazione 29 maggio 2007, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2007, che  ha  integrato  l'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   servizio   sanitario
nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del   sovra   citato
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,  mediante  l'aggiunta  di  una
specifica  sezione  concernente  i  medicinali  che  possono   essere
utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche diverse da  quelle
autorizzate, inserendo le liste  costituenti  gli  allegati  2  e  3,
relative rispettivamente ai farmaci con uso  consolidato  sulla  base
dei dati della letteratura scientifica  nel  trattamento  dei  tumori
pediatrici e nel trattamento delle neoplasie ematologiche; 
  Vista la determinazione 16 ottobre 2007, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007,  che  ha  istituito  una  nuova
lista  costituente  l'allegato  5,  parte  integrante  della  sezione
concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o piu'
indicazioni terapeutiche  diverse  da  quelle  autorizzate,  relative
rispettivamente ai farmaci con uso consolidato sulla  base  dei  dati
della  letteratura  scientifica,   nel   trattamento   correlato   ai
trapianti; 
  Visto l'inserimento di rituximab originatore nell'elenco  istituito
in base al provvedimento della CUF, del 20 luglio 2000, sopra  citato
e negli allegati 2, 3 e 5 sopraindicati, ai sensi dell'art. 1,  comma
4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 648; 
  Considerato che la Commissione  europea  ha  ritenuto  il  rapporto
beneficio/rischio positivo sulla base dei risultati dell'esercizio di
comparabilita' in termini di qualita', non-clinica e  clinica  per  i
medicinali biosimilari di rituximab Truxima (decisione n. 1305 del 17
febbraio 2017), Blitzima (decisione n.  5101  del  13  luglio  2017),
Ritemvia (decisione n. 5089 del 13 luglio 2017), Rituzena  (decisione
n. 5103 del 13 luglio 2017),  Rixathon  (decisione  n.  4259  del  15
giugno 2017) e Riximyo (decisione n. 4263 del 15 giugno 2017); 
  Visto il parere della CTS espresso nella  seduta  del  8,  9  e  10
novembre 2017 nella quale sono stati  stabiliti  i  seguenti  criteri
generali per la valutazione dell'inserimento di  farmaci  biosimilari
nelle liste di cui alla legge n. 648 del 1996: 
    1)  individuazione  di  tutti  gli  elementi  del   comparability
exercise  riguardanti  qualita',  preclinica  e   clinica   contenuti
nell'EPAR e utilizzati da EMA per dimostrare che tra  i  due  farmaci
oggetto dell'esercizio non esistono differenze rilevanti che  possano
suggerire una  modificazione  del  rapporto  rischio/beneficio.  Cio'
dovra' essere fatto per tutte le indicazioni approvate direttamente o
estrapolate da EMA. Si dovranno, ad esempio, valutare  i  dati  e  le
conclusioni delle sezioni riguardanti la farmacodinamica  pre-clinica
e clinica, e l'immunogenicita'. 
    2) verifica se il meccanismo d'azione del  farmaco  nell'utilizzo
rimborsato ai sensi della legge n. 648/96 e' riconducibile o  meno  a
caratteristiche della molecola diverse da quelle valutate e approvate
nel comporability exercise. 
    3)  verifica  l'assenza  di  specifici  safety  concerns   legati
all'indicazione in esame. 
  Visto che il medesimo parere prevede che, per particolari farmaci e
indicazioni, in cui la presenza  di  studi  bridging  venga  ritenuta
essenziale  (ad  esempio  quando  il  meccanismo  d'azione   non   e'
riconducibile a quello  estrapolabile  dalle  informazioni  contenute
nell'European Public  Assessment  Report)  dovra'  essere  fatta  una
valutazione caso per caso; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS)  dell'AIFA  nella  seduta  del  4,  5  e  6
dicembre 2017 - Stralcio verbale n. 29; 
  Ritenuto, pertanto, di estendere ai  biosimilari  di  rituximab  le
indicazioni di rituximab  originatore  incluse  negli  elenchi  sopra
indicati; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le indicazioni relative a  rituximab  presenti  nell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23  dicembre  1996,  n.  648,  devono
intendersi riferite a rituximab originatore o rituximab biosimilare.