Art. 2 
 
  1.  I  medicinali  inclusi  nell'elenco  di  cui  all'art.  1  sono
erogabili a totale  carico  del  servizio  sanitario  nazionale,  nel
rispetto  delle  estensioni  di  indicazioni  riportate   nell'elenco
medesimo. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si  rimanda  all'elenco  pubblicato  sul  sito
dell'Agenzia italiana del farmaco www.agenziafarmaco.gov.it