Art. 3 Programmazione regionale e monitoraggio 1. Nelle more della costituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonche' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualita' 2017, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo le modalita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 ottobre 2016, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. 2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1 «Servizi per l'accesso e la presa in carico» e 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'avvio del ReI, richiesto a far data dal 1° dicembre 2017. Al rafforzamento dei servizi per l'accesso, la valutazione e la presa in carico dei beneficiari del ReI e degli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e' comunque assicurata priorita' di utilizzo delle risorse complessivamente destinate alle regioni al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operativita', ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 3. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse complessivamente attribuite a ciascuna regione sulla base della Tabella di cui all'allegato 1, e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione. 4. Nelle more dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonche' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', le regioni si impegnano altresi' a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. 5. Nelle more della piena realizzazione del SIUSS, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, ad assicurare il monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse di cui al presente decreto, anche mediante l'utilizzo dei moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale (SIP), secondo le modalita' stabilite con accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 dicembre 2014, n. 206. 6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.