Art. 3 
 
               Programmazione regionale e monitoraggio 
 
  1. Nelle more della costituzione  della  Rete  della  protezione  e
dell'inclusione sociale e dell'adozione del Piano sociale  nazionale,
nonche' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta', le regioni, nel  rispetto  dei  modelli  organizzativi
regionali e di confronto con le autonomie  locali,  programmano,  per
l'annualita' 2017, gli impieghi delle risorse  complessivamente  loro
destinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo le modalita' di  cui
all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  10  ottobre
2016, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi
di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante  del
presente decreto. 
  2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1
«Servizi per  l'accesso  e  la  presa  in  carico»  e  5  «Misure  di
inclusione sociale - sostegno al reddito»,  di  cui  all'Allegato  1,
tiene conto dell'avvio del ReI, richiesto a far data dal 1°  dicembre
2017. Al rafforzamento dei servizi per l'accesso, la valutazione e la
presa in carico dei beneficiari  del  ReI  e  degli  interventi  e  i
servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui agli articoli 5, 6
e 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  e'  comunque
assicurata  priorita'  di  utilizzo  delle  risorse  complessivamente
destinate  alle  regioni  al  fine   di   permettere   una   adeguata
implementazione del ReI e di garantirne la  tempestiva  operativita',
ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo  15  settembre
2017, n. 147. 
  3. La programmazione, di  cui  al  comma  1,  ed,  in  particolare,
l'attesa ripartizione delle  risorse  complessivamente  attribuite  a
ciascuna regione sulla base della Tabella di cui all'allegato  1,  e'
comunicata al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
costituisce condizione  necessaria  per  l'erogazione  delle  risorse
spettanti a ciascuna regione. 
  4. Nelle more dell'adozione del Piano  sociale  nazionale,  nonche'
del Piano per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto  alla
poverta',  le  regioni  si  impegnano   altresi'   a   monitorare   e
rendicontare al Ministero gli interventi programmati a  valere  sulle
risorse  loro  destinate  secondo  la  medesima  struttura   di   cui
all'Allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi  previamente
concordati,  tutti  i  dati  necessari  al  monitoraggio  dei  flussi
finanziari e, nello  specifico,  i  trasferimenti  effettuati  e  gli
interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando
quanto previsto al comma 5, l'erogazione delle  risorse  spettanti  a
ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione
sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle  risorse  trasferite
nel secondo anno precedente il presente decreto. 
  5. Nelle more della piena realizzazione del SIUSS, le regioni e  le
province autonome concorrono, nei limiti delle  loro  competenze,  ad
assicurare il monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse di
cui al presente decreto, anche mediante l'utilizzo dei moduli in fase
di sperimentazione del sistema informativo degli  interventi  per  le
persone non autosufficienti (SINA),  del  sistema  informativo  sulla
cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e  del
sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della
poverta'  e  dell'esclusione  sociale  (SIP),  secondo  le  modalita'
stabilite con accordo  in  sede  di  Conferenza  Unificata  ai  sensi
dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 16 dicembre 2014, n. 206. 
  6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso.