IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27   febbraio   2013   recante   le    disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
marzo 2017, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo
l'incarico di  funzione  dirigenziale  generale  di  direttore  della
direzione generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,  a
decorrere dal 24 gennaio 2017, per la durata di tre anni,  registrato
alla Corte dei conti il 29 marzo 2017, registro n. 212; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  relativo
all'«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto l'art. 31 rubricato «Misure per  lo  sviluppo  della  ricerca
applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2013-bis»; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21  dicembre  2006,  n.
1967/2006,  recante  le  «Misure  di  gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle  risorse  della  pesca  nel  mar  Mediterraneo»  in
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) 1626/94»; 
  Visto in particolare l'art. 13 del  regolamento  n.  1967/2006  che
consente agli Stati membri di chiedere  una  deroga  ai  divieti  sui
valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso  degli  attrezzi
da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa
sia  giustificata  da  vincoli  geografici  specifici,   qualora   le
attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente
marino  e  interessino  un  numero  limitato  di  imbarcazioni,  e  a
condizione che esse non possano essere esercitate con altri  attrezzi
e rientrino in un  piano  di  gestione  ai  sensi  dell'art.  19  del
regolamento stesso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1380/2013  dell'11  dicembre  2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti
(CE) n. 1954/2003 e (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  e  abroga  i
regolamenti (CE) n. 2371/2002  e  (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,
nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento  (CE)
n. 1224/2009, che consente di autorizzare  i  pescherecci  comunitari
allo svolgimento di attivita'  di  pesca  specifiche,  unicamente  se
indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validita',  quando
il tipo di pesca o  le  zone  di  pesca  in  cui  le  attivita'  sono
autorizzate rientrano: 
    a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; 
    b) in un piano pluriennale; 
    c) in una zona di restrizione della pesca; 
    d) nella pesca a fini scientifici; 
    e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto in particolare l'art. 5 del  suddetto  regolamento,  inerente
l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli  Stati
membri rendono disponibile nella zona  protetta  dei  loro  siti  web
ufficiali   l'elenco   dei    pescherecci    che    hanno    ricevuto
l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  aprile  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del   18   maggio   2017,   concernente
l'individuazione    delle    unita'    ai    fini    del     rilascio
dell'autorizzazione alla pesca del  rossetto  (Aphia  minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus)  nelle  acque  dei  compartimenti
marittimi delle Regioni Lazio, Campania e Sicilia; 
  Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare  una
strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere  e
conservare le risorse acquatiche vive e gli  ecosistemi  marini  e  a
garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerato che l'art. 14 del  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  ha
fissato, alla data del 31  maggio  2010,  la  scadenza  della  deroga
all'uso degli attrezzi per la  pesca  speciale  del  rossetto  (Aphia
minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), e che pertanto  da
tale data non e' stato piu' possibile pescare tali specie ittiche; 
  Considerato, inoltre, che al punto 8 delle  premesse  del  suddetto
regolamento (CE) n. 1967/2006 si da' atto della necessita' di  creare
un contesto efficace di gestione,  tramite  un'adeguata  ripartizione
delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri; 
  Considerato, altresi', che l'art. 13 del predetto regolamento  (CE)
n. 1967/2006, pur vietando l'attivita' di pesca entro una distanza di
3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facolta' per
la  Commissione  europea,  su  istanza  di  uno  Stato   membro,   di
autorizzare una deroga  al  predetto  divieto,  alle  condizioni  ivi
espressamente indicate; 
  Considerata la necessita',  alla  luce  di  quanto  indicato  dalla
Commissione  europea  per  fattispecie  analoghe,  di  definire,  per
l'attivita' di pesca in questione, precise e dettagliate informazioni
scientifiche, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici
che impediscono di svolgere la richiesta attivita', oltre  il  limite
delle 3 miglia nautiche; 
  Considerato che l'attivita'  di  pesca  in  questione  puo'  essere
prevalentemente  svolta  a  una  distanza  ridotta  dalla  costa   e,
pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; 
  Considerato  che  la  pesca  del  rossetto  (Aphia  minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus), in quanto  altamente  selettiva,
non puo' essere praticata con attrezzi diversi dalla sciabica e dalla
rete a circuizione senza chiusura i quali non comportano  un  impatto
significativo sugli habitat protetti poiche' non entrano in  contatto
col fondo marino; 
  Considerata la necessita' di individuare i  livelli  delle  catture
minime di specie sottoposte a taglia minima, nonche' quella  di  dare
prova di un'elevata selettivita' della flotta, fornendo  informazioni
quantitative sulla composizione delle catture accessorie; 
  Considerato che l'attivita' di  pesca  sperimentale  connessa  alla
richiesta  di  deroga  non  dovra'  manifestare  carenze  di   natura
scientifica; 
  Considerata la tradizione storica legata a tale tipo  di  attivita'
di pesca nelle aree interessate; 
  Considerata la richiesta della Regione siciliana formulata  con  la
nota prot. n. 12551 in data  27  novembre  2017  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione per l'avvio di un programma  di  raccolta  dati  per
l'attivita' di pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus)  nelle  acque  dei  compartimenti
marittimi della Regione siciliana, finalizzata alla definizione di un
redazione di un apposito piano di gestione; 
  Considerato che, come si evince dalla  suddetta  nota,  la  Regione
siciliana  ha  affidato  all'organismo  scientifico  UNIMAR  societa'
cooperativa di Roma, il monitoraggio e l'attivita'  di  raccolta  dei
dati necessari a valutare l'impatto delle  catture  accessorie  e  la
sostenibilita' economica di tale tipologia di pesca; 
  Considerato che l'attivita' di  pesca  sperimentale  sara'  attuata
attraverso l'utilizzo delle imbarcazioni gia' indicate dalla  Regione
siciliana con nota prot. n. 5789 del 6 giugno 2017,  in  ottemperanza
di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del  decreto  ministeriale  4
aprile 2017; 
  Ritenuto opportuno autorizzare,  ai  sensi  del  suddetto  art.  7,
paragrafo 1,  lettera  d),  del  regolamento  (CE)  n.  1224/2009,  i
pescherecci  operanti  nei  compartimenti  marittimi  della   Regione
siciliana  al  fine  di  rilevare  i  dati  scientifici  necessari  a
supportare la redazione del piano di gestione da  adottare  ai  sensi
dell'art. 13 del regolamento n. 1967/2006; 
  Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta  peschereccia,  che
negli ultimi anni ha svolto l'attivita' di pesca in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  acquisire  elementi  ed  informazioni  di  carattere
scientifico da inserire nel piano di gestione di cui  alle  premesse,
in conformita' a quanto previsto dall'art. 7,  paragrafo  1,  lettera
d), del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli  interessati  (armatori  o
proprietari) le cui navi  sono  state  inserite  nell'elenco  fornito
dalla Regione siciliana con nota prot. n. 5789  del  6  giugno  2017,
sono autorizzate  alla  pesca  del  rossetto  (Aphia  minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante  e  la
rete a circuizione senza chiusura,  anche  entro  la  distanza  di  3
miglia nautiche dalla costa. 
  2. La suddetta autorizzazione viene concessa fino al 31 marzo 2020.